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Fattura elettronica, con lo stop dell’ufficio di San Marino imposta a carico del cedente italiano

Il codice destinatario che gli operatori italiani dovranno indicare nelle e-fatture è «2R4GTO8»

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di Rosario Farina

A grande velocità ci avviciniamo alla partenza del processo di fatturazione elettronica tra operatori e clienti business italiani con controparti residenti a San Marino: da ottobre prenderà il via un periodo transitorio durante il quale, fino al 30 giugno 2022, si potrà optare per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, sino all'entrata a regime dello stesso sistema dal 1° luglio 2022.

E non ha caso il 31 agosto l’ufficio tributario di San Marino ha predisposto il codice destinatario «2R4GTO8» che gli operatori italiani dovranno indicare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei sammarinesi, come stabilito dal Dm dello scorso 21 giugno attuativo dell'articolo 12 del decreto Crescita.

Dal prossimo 1° ottobre, quindi, in via transitoria, gli operatori potranno optare per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea, dando attuazione alla procedura introdotta dall'articolo 12 del Dl 34/2019, il decreto "Crescita", che ha previsto l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi, cogliendo l'occasione di riscrivere la disciplina Iva delle operazioni italo-sammarinesi prevista dal Dm 24 dicembre 1993, le cui disposizioni cesseranno di applicarsi a partire dal 1° luglio 2022 quando entrerà in vigore il nuovo decreto del 21 giugno 2021.

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'articolo 71 Dpr 633/1972.

Ai fini Iva, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Riguardo le cessioni di beni verso l'Italia, l'articolo 6 precisa che le relative fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario al Sistema di interscambio (Sdi), il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia, le fatture elettroniche ricevute.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, il competente ufficio dell'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario. In caso di mancata corrispondenza, le Entrate chiedono di procedere ai necessari adeguamenti. Se la fattura elettronica emessa non indica l'ammontare dell'Iva dovuta, spetta all'operatore italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto via Sdi.

I soggetti che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono ugualmente emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, continuare a utilizzare il formato cartaceo.

Le regole tecniche necessarie per la definizione delle operazioni inerenti la nuova disciplina sono state oggetto di un provvedimento delle Entrate emanato il 5 agosto scorso che stabilisce che:

•le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati sono trasmesse e ricevute tramite Sdi secondo le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018;

•l'ufficio tributario di San Marino fa da centro di "smistamento", trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto Mef del 21 giugno 2021;

•l’ufficio è accreditato come nodo attestato al Sistema di interscambio;

•le fatture inviate da San Marino saranno controllate dalla direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino;

•la procedura può essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino.

Il Sistema di interscambio (Sdi) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la inoltra al committente.

Il risultato negativo di una verifica effettuata dall'ufficio della Repubblica nei confronti di un cedente italiano comporta il pagamento dell'imposta da parte di quest'ultimo tramite procedura di variazione.

Il cessionario interno che ha acquistato da San Marino, oltre a controllare la correttezza della fattura ricevuta e di quella inviata dalla controparte, potrà conoscere se l'operazione ha avuto il via libera dell'ufficio competente ai fini della detrazione o se, in caso di operazione senza addebito d'imposta, può procedere al versamento dell'Iva.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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