Adempimenti

Fattura elettronica per i forfettari, moratoria per il terzo trimestre 2022

Niente sanzioni per l’emissione entro un mese dall’operazione. L’obbligo generalizzato dovrebbe scattare il 1° luglio; tetto esonero a 25mila euro

Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti forfettari, per quelli in regime di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche, con un limite di esonero, per ora solo annunciato, per coloro che non hanno ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

A questa novità, particolarmente attesa e da alcuni temuta, si accompagna, per gli stessi soggetti, una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione limitatamente, tuttavia al terzo trimestre del corrente anno.

Questo quanto dispone lo schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Pnrr, come approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della seduta del 13 aprile scorso.

In effetti, nel testo di cui a oggi il Sole 24 Ore è in possesso, l’estensione soggettiva dell’obbligo sarebbe senza deroghe, sebbene numerose siano le conferme dell’introduzione, nella versione finale, di una esclusione sino a tutto il 2024 per i soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro. Se le anticipazioni saranno confermate, occorrerà a ogni modo verificare anche se l’esclusione riguarderà indistintamente tutti i soggetti passivi Iva in ragione alla soglia annuale dei ricavi o compensi oppure se risulterà limitata, come più probabile, alle categorie sino a oggi esonerate.

Ad ogni modo l’ampliamento, integrale o parzialmente limitato, dei soggetti obbligati, disposto dal governo, era stato già anticipato dalla richiesta presentata dall’Italia all’Unione Europea il 31 marzo 2021 con cui, oltre all’autorizzazione di continuare a derogare alla direttiva 2006/112/CE per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, era stata richiesta anche l’estensione dell’ambito di applicazione ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. La richiesta è stata ratificata con decisione di esecuzione del Consiglio, datata 13 dicembre 2021, con la quale proroga e amplia la platea degli obbligati che sono stati autorizzati sino al 31 dicembre 2024.

Da un punto di vista prettamente operativo, l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica B2B e B2C, oltre a costituire una misura che va nella direzione di assicurare un incremento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale, permetterà intanto di ottimizzare i flussi di fatturazione tra privati allineandoli a quelli destinati alle pubbliche amministrazioni, nei cui confronti non sussiste infatti alcun esonero soggettivo, correlato al regime fiscale applicato dal fornitore: un contribuente forfettario, ad esempio, risultava già comunque obbligato a emettere una fattura in formato elettronico verso un’amministrazione pubblica, potendo invece limitarsi a gestire con le modalità tradizionali nei confronti di un soggetto privato. Allo stesso tempo, un cliente privato vedrà uniformarsi tutti i flussi passivi di fatturazione a lui destinati, non essendo più obbligato a gestire con modalità alternative, anche ai fini della conservazione dei documenti, le tipologie di fatture in ricezione a seconda della natura del fornitore stesso. Almeno in questa logica la creazione di una soglia di esclusione non appare giustificata.

Con la finalità di favorire l’introduzione dell’obbligatorietà dal 1° luglio 2022, ma solamente per il terzo trimestre 2022, i soggetti in precedenza esonerati non saranno sanzionabili quando la fattura in formato elettronico sarà emessa al più tardi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Non risulterà quindi applicabile, con il rispetto di tali termini, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 472/1997 che dispone, per le operazioni non soggette a imposta realizzate dai soggetti sinora esonerati, l’irrogazione di una sanzione compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

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