Fattura elettronica, valore fiscale alla copia emessa dalle coop per conto dei soci
La fattura elettronica emessa dalle cooperative per conto dei soci viene trasmessa in copia al produttore agricolo mediante il duplicato del file Xml oppure in formato Pdf, ma il documento è valido ai fini fiscali; lo precisa l'agenzia delle Entrate con le risposte n. 10 , 11 e 12 a consulenze giuridiche, pubblicate ieri sul sito internet. Le note sono tre di identico contenuto probabilmente perché rivolte a tre istanti diversi.
La questione riguarda l’emissione della fattura da parte delle cooperative agricole che ricevono i prodotti conferiti dai soci le quali possono emettere la fattura in nome e per conto dei soci ai sensi dell'articolo 34, comma 7 dell'articolo 34 del Dpr 633/72. La procedura è prevista dal provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018 n. 89757 (codice cc).
Il procedimento era già stata esaminato mediante Faq n.47/2018, ovvero nella risposta dell’Agenzia n. 30/2019. In queste occasioni le Entrate, modificando il precedente orientamento, ha ammesso la possibilità che la cooperativa attribuisca un numero progressivo distinto per ciascun socio al fine di consentire ai produttori soci di avere una numerazione progressiva al proprio interno per le fatture emesse nei confronti dalla medesima coop. Poi il socio avrà un’altra serie di numerazione per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti.
Nella richiesta di consulenza giuridica veniva chiesto che la cooperativa che emette la fattura in nome e per conto dei soci trasmettesse copia del file Xml con la relativa ricevuta di consegna indicando che la stessa costituisce un documento non valido ai fini fiscali.
L’Agenzia nella risposta ricorda che la cooperativa che emette la fattura per conto del socio deve valorizzare i blocchi “terzo intermediario o soggetto emittente” inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il cessionario/committente.
La cooperativa nel predisporre la fattura elettronica può inserire il proprio indirizzo telematico (Pec o codice destinatario proprio) come indirizzo del destinatario della fattura e questo è necessario in quanto la coop deve conoscere quando il Sdi ha approvato la fattura ai fini delle detrazione Iva. L'Agenzia prosegue precisando che affinché il socio abbia un esemplare della fattura deve trasmettergli tramite e-mail o altri strumento il duplicato del file Xml della fattura elettronica o copia in Pdf (eventualmente con la ricevuta di avvenuto consegna pervenuta dal Sdi) quindi secondo l'Agenzia la trasmissione della ricevuta al socio è una facoltà. La coop può ricordare al socio che egli può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Probabilmente la questione è proprio questa e non è gradita alle associazioni di categoria; questi enti devono tenere la contabilità Iva per centinaia o migliaia di agricoltori e trovano dispendioso entrare (dopo aver ricevuto apposita delega) nell’area riservata dei numerosi soci conferenti coop per attingere la fattura elettronica e registrarla nel registro delle fatture emesse. Il tentativo, non accolto dall’Agenzia, di considerare la fattura non valida ai fini fiscali avrebbe consentito ai produttori di emettere una nuova fattura direttamente.
Agenzia delle Entrate, risposta 10 a consulenza giuridica
Agenzia delle Entrate, risposta 11 a consulenza giuridica
Agenzia delle Entrate, risposta 12 a consulenza giuridica