Fatture differite o immediate, doppia opzione con regole certe
L’emissione della fattura, il momento di effettuazione dell’operazione e la sua esigibilità sono tre elementi fondamentali per adempiere correttamente alla certificazione dei corrispettivi. Questi elementi sono stati, anche a causa dell’avvento della fattura elettronica, sostanzialmente modificati e adattati creando non pochi grattacapi ai contribuenti. Volendo fare ordine sul tema è necessario fare il punto anche alla luce della risposta 389/E/2019 delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
Data e momento di emissione
Occorre evidenziare che la data di emissione della fattura elettronica, che deve essere coerente con gli articolli 6 e 21 del Dpr 633/72, coincide con la data inserita nell’apposito campo del tracciato Xml. Tuttavia, tale prescrizione deve essere conciliata con quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, ultimo periodo del decreto Iva, secondo cui la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. In altre parole, a prescindere dalla data inserita nel documento, la fattura elettronica si considera giuridicamente emessa nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il sistema d’interscambio delle Entrate (Sdi).
Chiarito ciò, occorre evidenziare che la e-fattura non cambia le regole generali di emissione della fattura secondo cui deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come previsto dall’articolo 6 del decreto Iva (ad esempio, per le cessioni di beni al momento della spedizione/consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento). Pertanto, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione sono sempre e comunque collegate al momento di effettuazione dell’operazione, a meno che non si emette una fattura anticipata. Ne deriva che la data da indicare in fattura deve essere coerente con il momento di effettuazione dell’operazione e inoltre la liquidazione dell’imposta deve avvenire nello stesso mese o trimestre di riferimento.
Fattura immediata
Premesso ciò, in relazione ai termini di emissione della fattura, dal 1° luglio 2019 la fattura immediata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, deve essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione così come determinata dall’articolo 6 del medesimo decreto.
In precedenza, per le fatture immediate, la consegna, o la spedizione ovvero la trasmissione, doveva avvenire entro le ore 24 del medesimo giorno di effettuazione dell’operazione. È chiaro che la disposizione, nella sua nuova formulazione (in linea con le modifiche dell’articolo 11 del Dl 119/18 e del decreto Crescita), consente agli operatori di avere più tempo nella predisposizione e invio del documento fiscale.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente per ragioni organizzative volesse avvalersi di un termine più ampio per l’emissione, la fattura dovrà riportare una doppia data:
la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura (nuovo comma 2, lettera g-bis);
la data di emissione della fattura, se la stessa non corrisponde a quella in cui è stata effettuata l’operazione.
Si pensi a una cessione di beni con consegna il 5 novembre 2019: la fattura immediata potrà essere emessa il 5 novembre 2019, dando appunto evidenza di una sola data, oppure potrà essere emessa entro il 17 novembre, ad esempio il 12 novembre 2019, ma in tal caso occorrerà riportare sia tale data che quella del 5 novembre 2019.
Come chiarito recentemente dalla circolare 14/E, tali regole riguardano tutte le fatture, sia cartacee che elettroniche via Sdi. Tuttavia, per queste ultime, non è necessario indicare la «data emissione», che detto più semplicemente corrisponde alla data in cui il file xml viene effettivamente trasmesso al Sdi, dato che è lo stesso Sdi ad attestare inequivocabilmente la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione della stessa al cliente; sarà invece necessario inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml la data di effettuazione dell’operazione (che nell’esempio di cui sopra sarà il 5 novembre 2019).
Fattura differita
In deroga alle regole previste per la fattura immediata, il contribuente può avvalersi della fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tenendo conto che le transazioni devono essere debitamente documentate: per le cessioni di beni, dai documenti di trasporto (Ddt) e, per i servizi, da idonea documentazione (articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72), come ad esempio il cosiddetto proforma per il professionista.
Si tratta senza dubbio di uno strumento volto a semplificare la gestione delle operazioni effettuate verso un unico cliente e generalmente fatturate in date prestabilite, tuttavia non sono mancati dubbi e timori da parte degli operatori Iva.
Partendo con ordine, tenuto conto che l’avvento della fattura elettronica non ha modificato le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa, è possibile emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Pertanto, con riferimento ad operazioni di cessione di beni effettuate il 20 novembre 2019, il contribuente potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 dicembre 2019, indicando nella fattura la data del 10 dicembre 2019 nonché i riferimenti del Ddt emesso al momento della cessione (numero e data).
Tuttavia, in presenza di più operazioni, la circolare citata ha chiarito che la fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sdi entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, valorizzando il campo «Data» facendo riferimento all’ultima consegna effettuata.
Tale soluzione non è apparsa fin da subito del tutto soddisfacente, considerando che con l’indicazione della data di fine mese, anziché quella dell’ultima consegna, non si arrecherebbe alcun danno posto che l’imposta a debito confluirebbe comunque nella liquidazione periodica del mese di riferimento dell’operazione.
Il correttivo non è tardato ad arrivare e con la risposta n. 389, l’agenzia delle Entrate ha ragionevolmente messo la parola fine al dibattito creatosi, decretando una volta per tutte la possibilità di riportare «convenzionalmente» nella fattura differita la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura a Sdi entro il 15 del mese successivo.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 389 del 24 settembre 2019
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware