Fatture elettroniche con numerazione a rischio incroci: vale la data di effettuazione
La numerazione e datazione delle fatture non vanno sempre a braccetto. Con la risposta all’interpello 389 del 24 settembre 2019, l’agenzia delle Entrate affronta ancora una volta il delicato tema della data che deve essere apposta sulle e-fatture. Il Fisco precisa che nella fattura differita può essere indicata una qualsiasi data di emissione, in relazione ai Ddt emessi nel mese di riferimento, con una preferenza per la data dell’ultima operazione (che rimane, però, soltanto come facoltà e non come obbligo).
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Un altro tema che meriterebbe un immediato approfondimento da parte dell’Agenzia è la numerazione delle fatture e il rispetto dell’ordine cronologico.
In effetti, fino a quando gli operatori hanno emesso fatture cartacee, all’atto della loro predisposizione non dovevano far altro che tenere conto della numerazione raggiunta fino a quel momento. Gli unici problemi potevano sorgere se l’operatore emetteva contemporaneamente fatture immediate e fatture differite oppure se le fatture erano emesse da più uffici o sedi secondarie. In questi casi, la soluzione normalmente adottata è sempre stata quella di impiegare dei registri sezionali che garantissero – anche a posteriori – la cronologia delle operazioni e la possibilità di stabilire con chiarezza il mese di riferimento e l’identificazione della fattura. In questo senso si è espressa anche la circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E al paragrafo 3.2.
Tuttavia, il problema che si pone oggi non è tanto quello di assicurare la numerazione fra fatture immediate o differite o tra fatture emesse da più uffici dello stesso soggetto passivo. Piuttosto, si tratta di comprendere a quale data agganciare la numerazione della fattura.
Quando la fattura era cartacea, infatti, non vi erano dubbi: il numero della fattura era collegato con la data della sua emissione, vale a dire con «la data della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
Oggi la situazione è diversa perché nella fattura viene indicata la data di effettuazione dell’operazione. Data che può essere diversa – anche per le fatture immediate – dalla data in cui viene predisposto il documento in formato Xml e dalla data in cui tale file viene trasmesso al Sistema di Interscambio (Sdi). In sostanza, ci si chiede su quale di queste tre date occorre basarsi per effettuare una corretta numerazione.
1. Data di emissione. In attesa di una conferma da parte delle Entrate, si ritiene vada esclusa la data di emissione (che coincide – ricordiamolo – con la data di trasmissione della fattura allo Sdi). Infatti, come precisato nella circolare 14/E, in fattura non va indicata la data di emissione, ma quella di effettuazione. Perciò, se si numerasse la fattura in base alla data di emissione, sul documento mancherebbe la correlazione tra i due elementi. Non solo, è evidente che la predisposizione del file dovrebbe avvenire lo stesso giorno dell’invio. Oppure, al limite, la data andrebbe apposta a posteriori il giorno in cui avviene la trasmissione. E questa sarebbe sicuramente una soluzione poco pratica per gli operatori.
2. Data di predisposizione. Non pare possibile ipotizzare neppure l’utilizzo della data di predisposizione del file, in quanto – se tale data non coincide con quella di effettuazione o di trasmissione – non sarà possibile raffrontarla a posteriori in alcun modo con il numero attribuito al documento. Si tratterebbe, in sostanza, di una data “interna” all’impresa di cui l’Agenzia dovrebbe sdoganare esplicitamente l’utilizzo in un’ottica di semplificazione.
3. Data di effettuazione. L’unica soluzione possibile, per ora, è agganciare la numerazione alla data di effettuazione dell’operazione. In questo modo, però, si dovrà tenere in debito conto dei termini dilatori consentiti per predisporre la fattura e per la sua trasmissione.
Come rilevato anche nella circolare 14/E, potrebbe accadere ad esempio che una cessione effettuata il 20 settembre, per la quale sia emessa fattura immediata il 27 settembre, abbia una numerazione più bassa rispetto a una vendita realizzata il 15 settembre (quindi prima), ma per la quale il cedente si è avvalso del Ddt ed emette la fattura differita il 5 ottobre.
Si capisce bene perché in presenza di fatture immediate e differite (o differite secondo termini speciali) sia opportuno adottare registri sezionali che siano in grado di garantire una corretta cronologia delle operazioni (senza “incrociare” immediate e differite).
Anche tra fatture dello stesso tipo, però, restano problemi di coordinamento di non poco conto. Se ipotizziamo una cessione effettuata il 10 settembre, con fattura immediata emessa il 19, e un’altra cessione effettuata il 12, con fattura immediata emessa il 17, la fattura inviata il 17 dovrebbe avere un numero superiore a quella poi inviata il 19.
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