Fatture elettroniche, stop all’invio se la notifica risulta positiva
Libertà di scelta sul metodo di ordinazione dei dati delle fatture e sull’informazione relativa all’esigibilità dell’imposta (immediata o differita). Possibilità di omettere le lettere del numero di emissione delle fatture o addirittura l’intero numero dei documenti ricevuti. Sono questi i chiarimenti delle Entrate attraverso le Faq, che cercano di semplificare l’invio dello spesometro del I° semestre 2017.
Fatture elettroniche
Si può scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse e ricevute che transitano nel Sistema dell’interscambio (Sdi). Ma se la notifica dell’invio di una fattura elettronica, attraverso Sdi , ha esito negativo, perché il cessionario l’ha rifiutata, ciò vuol dire che quest’ultimo «ha titolo a non registrarla nella propria contabilità», quindi, la fattura non viene presa in considerazione dal Sdi, quale “fonte” dei dati fattura, né per il cedente, né per il cessionario. Se invece la notifica è positiva per “decorrenza dei termini”, cioè il destinatario non ha inviato l’esito entro i 15 giorni previsti dal processo, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto, i relativi dati sono memorizzati dal Sdi e non è necessario per cedente e cessionario trasmetterli con lo spesometro.
Ordine, numero e imponibile
Nei file da inviare, i dati delle fatture possono essere ordinati secondo il criterio più comodo, ad esempio, le fatture emesse in base alla «data del documento», mentre le fatture ricevute in base alla «data di registrazione».
Relativamente al numero di emissione delle fatture, le specifiche tecniche al provvedimento 27 marzo 2017, suggeriscono di valorizzare l’elemento «Numero» in formato alfanumerico, sia per quelle attive che per quelle passive, ma per le Faq delle Entrate questo «suggerimento non è vincolante», in quanto è finalizzato solo all’intercettazione di duplicati nei dati fattura inviati da o per conto del medesimo contribuente. Inoltre, siccome il numero riportato nella fattura che è stata ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti da chi riceve la fattura, se quest’ultimo non ha a disposizione questo dato, può valorizzare l’elemento «Numero» con il valore «0» (circolare 1/E/2017). Le Entrate, poi, hanno anche chiarito che l’elemento «Imponibile» della fattura può essere valorizzato con «0».
Nota di accredito
Se, per le note di variazione rilevanti ai soli fini dell’Iva, non si riesce a recuperare il valore dell’aliquota che ha determinato la variazione, il file non viene scartato, se si indica il valore 99 in corrispondenza dell’elemento “aliquota”.
Esigibilità differita e split payment
Il blocco informativo «Esigibilità» è opzionale, ma se si desidera compilarlo va inserito «S» per le operazioni in split payment, per quelle col regime dell’Iva per cassa o per il commercio di prodotti farmaceutici. In tutti gli altri casi, cioè se esigibilità è immediata, va inserito il valore «I» (ovvero non va inserito nulla).
Fatture cointestate
Per la risoluzione 87/E/2017, non è «plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B)», mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C) e nella sezione «Identificativi Fiscali» vanno riportati i dati di uno solo dei soggetti.