Fatture energetiche tardive, comunicazione senza sanzione
Integrazioni giunte dopo il 16 marzo trasmissibili fino al 30 settembre. Le Entrate (interpello 429) precisano che la presentazione in ritardo non richiede la «remissione in bonis»
In caso di fatture integrative per acquisti di energia e gas del terzo trimestre 2022, giunte dopo il 16 marzo 2023, c’è tempo fino al 30 settembre per trasmettere tardivamente la comunicazione dei crediti di imposta 2022 e operare la compensazione. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 429/2023, diffusa il 18 settembre, in cui precisa che la presentazione tardiva della comunicazione non richiede la «remissione in bonis» e il versamento della sanzione di 250 euro, che resta dovuto, ...