Adempimenti

Fatture errate: va previsto il blocco

di Raffaele Rizzardi

La fattura elettronica è in fase di avvio. Il banco di prova sarà nella prima metà di febbraio, perché il giorno 16 terminerà il periodo di tolleranza per l’emissione tardiva della fatture di gennaio da parte dei contribuenti mensili, mentre per i fornitori trimestrali si potrà arrivare addirittura al 16 maggio.

Ovvio che in questo periodo di attesa il ritardo nell’emissione della e-fattura renderà più complessi i rapporti tra fornitori e clienti (anche per i termini di pagamento). Il sistema della fattura elettronica è sicuramente complesso, e sono state quindi utili le numerose risposte presenti nel sito delle Entrate, integrate dalla videoconferenza con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dall’insieme delle interpretazioni emerge un punto che andrà necessariamente implementato: alludiamo alla totale assenza di controlli sulla legittimazione a inserire i documenti nello Sdi.

Il primo caso affrontato nelle Faq è quello della fattura caricata su un cliente estraneo al rapporto commerciale rappresentato. Si conferma che il caso può accadere, perché il sistema controlla solo che le partite Iva indicate siano valide, limitandosi – come si dice più volte – a fare il “postino” verso il codice destinatario. La fattura non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la Pa. E poiché gli enti talora respingono le fatture senza dare una motivazione, l’articolo 15-bis del Dl 119/2018 prevede l’individuazione delle cause che consentono il rifiuto e le modalità di comunicazione al fornitore, anche per «armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati». Che, come detto, non possono mai respingere una fattura e che quindi – si auspica – disporranno di elementi per bloccarla.

Oltre alla fattura totalmente non di competenza, c’è il problema di quella sbagliata per eccesso, relativamente alla quale si deve sollecitare il fornitore a emettere nota di credito. Ma stando sempre alle regole e alle interpretazioni vigenti, nessun controllo viene fatto se è il cliente a caricare nel sistema la nota credito del fornitore, che scoprirebbe l’iniziativa del cliente solo “spuntando” le sue fatture nel portale dell’Agenzia, con un onere rilevante in termini di tempo, che rischia di vanificare i vantaggi dell’e-fattura (si veda il Sole 24 Ore del 24 gennaio).

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