Controlli e liti

Fatture false pagate: non c’è reato

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di Laura Ambrosi

Il pagamento delle fatture ritenute oggettivamente inesistenti e la loro registrazione in contabilità da parte del contribuente che le ha ricevute, sono elementi rilevanti che devono essere considerati dal giudice penale: in assenza di prove di segno contrario tali elementi escludono la condanna per il reato di emissione di fatture false.

A nulla rileva poi che l’emittente stessa abbia omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ed i relativi versamenti in quanto da tali circostanze non deriva necessariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture incriminate.

A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 30159 depositata ieri. Al rappresentante legale di una Srl era contestata, tra l’altro, l’emissione di fatture false per cessione inesistente di metalli non ferrosi. Assolto in primo grado, era condannato in appello. I giudici di secondo grado, pur prendendo atto del regolare pagamento di dette fatture e della loro registrazione in contabilità da parte dell’acquirente, ritenevano che l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e del versamento delle imposta, la irregolare tenuta della contabilità nonché la mancata registrazione negli acquisti della merce poi rivenduta, fossero indizi idonei a provare la colpevolezza

Di contrario avviso invece la Cassazione secondo cui le eventuali irregolarità nell’amministrazione non determinano di per sé l’inesistenza delle operazioni e il pagamento delle medesime rappresentano elementi importanti di segno contrario che la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare a favore dell’imputato.

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