Imposte

Fatture per la sanificazione con prestazioni da analizzare

Per contratti complessi è indispensabile dividere le attività per applicare reverse charge e split payment

di Giampaolo Giuliani

Le prestazioni di sanificazione si differenziano decisamente da quelle di pulizia, in base alla definizione contenuta all’articolo 1 del regolamento ministeriale del 7 luglio 1997 n. 274, di attuazione della legge 82/1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione). Questa circostanza impone di applicare l’Iva alle prestazioni di sanificazione secondo le modalità ordinarie con aliquota del 22%, anziché con il meccanismo dell’inversione contabile, che è invece obbligatorio per le prestazioni di pulizia relative a edifici.

Naturalmente, per sanificare un ambiente è necessaria anche una preliminare attività di pulizia. Questa, però, assume un ruolo “ancillare” rispetto alla sanificazione e come tale deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria del 22% e non al reverse charge.

Questa soluzione, tuttavia, dovrebbe essere rapportata alla volontà delle parti risultante dai contratti in essere. Con il risultato che, nella pratica, potrebbe essere necessario fare qualche distinguo in più.

Contratti complessi

Ad esempio, può accadere che uno studio abbia stipulato un contratto di pulizia giornaliera con fatturazione mensile in cui è previsto che un giorno alla settimana sia effettuata anche una sanificazione degli ambienti. In questa ipotesi, è evidente che non si può attribuire alle prestazioni di pulizia un ruolo sussidiario o complementare alla prestazione di sanificazione, con l’unica eccezione per la prestazione di pulizia che precede la sanificazione. Di conseguenza, per predisporre la fattura si dovranno fare delle differenziazioni:

le prestazioni di pulizia andranno fatturate con aliquota zero (di modo che il soggetto passivo committente assolverà l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile);

la prestazione di sanificazione e l’annessa prestazione di pulizia andranno assoggettate ad aliquota ordinaria.

Condomini e dettagli in fattura

Ovviamente, laddove le pulizie fossero effettuate nei confronti di privati o di soggetti ad essi assimilati, si pensi a titolo d’esempio a un condominio, la fatturazione di entrambe le prestazioni sarebbe sempre imponibile a Iva con aliquota del 22%, senza inversione contabile.

Peraltro, si deve tenere presente che, per le prestazioni di sanificazione, l’articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute. Per evitare abusi e possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria è importante una loro esatta quantificazione.

Non solo, laddove il committente delle prestazioni di pulizia e di sanificazione fosse un ente pubblico, ad esempio un Comune che all’attività istituzionale unisce anche un’attività commerciale, si dovranno fare ulteriori considerazioni su come gestire la fatturazione, visto che deve essere applicato anche il regime dello split payment (che allo stato attuale è previsto fino al 30 giugno 2020). Senza dimenticare che - al ricorrere di tale ipotesi sulla base di criteri oggettivi - l’ente pubblico deve comunicare al fornitore la quota del servizio commissionato che è destinato alla sfera commerciale e per la quale può rendersi applicabile il reverse charge, mentre per la restante parte, riferibile all’attività istituzionale, deve essere applicato lo split payment.

Nella compilazione delle fatture andranno dunque tenuti in debita considerazione tutti questi elementi.

Ad esempio, la sola prestazione di sanificazione, se svolta in ambienti in cui si svolgono sia le attività istituzionali sia quelle commerciali, richiede l’emissione nei confronti dell’ente di una fattura interamente in split payment.

Diversamente, se la sanificazione, unitamente alle prestazioni di pulizia viene svolta con frequenza diversa da queste ultime, la fattura per il periodo di riferimento (settimana, mese, trimestre eccetera) dovrà indicare le prestazioni di pulizia in regime di reverse charge per la parte che interessa le pulizie degli ambienti dell’edificio in cui si svolgono le attività commerciali mentre per quelle istituzionali andrà applicato lo split payment. Di contro, andrà assoggettata interamente alla scissione dei pagamenti la quota parte del corrispettivo collegato alle prestazioni di sanificazione e alla connesse prestazioni di pulizia.

La regola verso gli enti pubblici

In sostanza, una fattura periodica per un servizio di pulizia e sanificazione svolti nel contesto di un solo contratto, ma con frequenze differenziate, nei confronti di un ente potrebbe richiedere un doppio “spacchettamento” con l’obiettivo di identificare:

le spese di sanificazione (e connesse spese di pulizia preliminari) che andranno tutte assoggettate al regime dello split payment;

le restanti spese di pulizia dei locali, che andranno distinte per applicare in parte il regime del reverse charge (locali per attività commerciali) ed in parte lo split payment (locali per attività istituzionali o pulizia non relativa a edifici, come nel caso di automezzi).

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