Fatture con storno successivo a rischio mendacio
Commette il delitto di mendacio bancario l’amministratore della Srl che al fine di ottenere concessione di credito per l’azienda presenta alla banca fatture emesse a clienti successivamente stornate con note di credito. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza 38133/2018 depositata ieri.
Gli amministratori di una Srl erano condannati in entrambi i gradi di giudizio per il delitto di mendacio bancario a mente dell’articolo 137, comma 1 bis del Dlgs 385/1993. In base a tale disposizione, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10mila euro. Nella specie i due imputati erano accusati di aver presentato cinque fatture emesse in pochi mesi per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro poco dopo annullate da note di credito e successivamente ancora emesse per accedere al credito bancario. In particolare, secondo la Corte d’appello la presentazione reiterata di fatture all’apparenza plurime ma riguardanti in realtà una sola operazione (perché seguite da storno) costituivano una rappresentazione mendace della situazione economica dell’impresa richiedente l’anticipo facendo apparire un giro di affari maggiore del reale
Gli imputati ricorrevano per Cassazione, lamentando in estrema sintesi che si trattava di crediti commerciali esistenti tanto che alcune fatture erano state liquidate. In ogni caso era assente la rappresentazione mendace dell’intera situazione patrimoniale dell’azienda.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso rilevando che il delitto di mendacio bancario è finalizzato ad assicurare una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti intercorrenti tra cliente ed istituto bancario ed ha natura di pericolo.
Ne consegue che il dovere di corretta esposizione agli istituti bancari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto richiedente concessioni di credito determina una portata ampia della fattispecie ricomprendendo ogni dato significativo sulle sue condizioni patrimoniali, compreso il volume di affari e la liquidità disponibile. Nella specie, l’emissione di alcune fatture poi annullate con storni, “gonfiando” il volume di affari e gli introiti, secondo la Cassazione ha avuto un’evidente finalità di ingenerare nella banca l’idea di una condizione di solidità della società.
Il principio confermato dai giudici è importante perché talvolta alcuni imprenditori, nella necessità di accedere al credito, esibiscono alle banche fatture attive non veritiere più volte stornate ovvero contrapposte da costi altrettanto non veritieri.
Peraltro in queste ipotesi se il controllo all’impresa viene svolto dall’amministrazione finanziaria non di rado è contestato anche il più grave reato tributario di emissione ovvero utilizzo di false fatture, nonostante manchi spesso l’elemento soggettivo e cioè la volontà di conseguire un indebito risparmio di imposta essendo evidente il differente motivo del mendacio.