Favoriti i conferimenti da parte dei non imprenditori
La collocazione a opera del decreto Crescita del nuovo comma 2-bis nell’ambito dell’articolo 177 (in luogo dell’articolo 175) rende evidente la volontà di favorire i conferimenti da parte di persone fisiche non imprenditori, soggetti esclusi dall’ambito applicativo dell’articolo 175 del Tuir. Volendo agevolare con l’estensione del regime di «neutralità» indotta le aggregazioni tra imprese con carattere di durevolezza, a fronte della riduzione delle percentuali partecipative ( che sono allineate a quelle dettate dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir per le partecipazioni qualificate, anziché a quelle previste dall’articolo 2359, comma 3 del Codice civile); la norma pone poi in capo alla società conferitaria, ai fini dell’applicazione della Pex in caso di successiva cessione della partecipazione ricevuta, la condizione dell’ininterrotto possesso decorsi 60 mesi dal conferimento, in luogo dei 12 mesi ordinariamente previsti dall’articolo 87, comma 1, lettera a).
Seguendo l’impostazione del secondo comma dell’articolo 177 del Tuir, le percentuali di partecipazione oggetto di conferimento (che devono rappresentare «complessivamente» una partecipazione ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oltre il 2-20% o una partecipazione al capitale/patrimonio superiore al 5-25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) dovrebbero essere verificate “in arrivo”, cioè in capo alla conferitaria e non in capo al conferente.
Tuttavia, poiché la norma utilizza da più parti il sostantivo singolare “conferente”, il riferimento al calcolo complessivo delle percentuali di partecipazione oggetto di conferimento potrebbe riferirsi unicamente al cumulo tra partecipazioni dirette e indirette.
Il conferimento con atto unico
In armonia con l’interpretazione resa per l’articolo 177, comma 2 ( circolare ministeriale 320/97; risposte a interpello 138/19 e 147 /19), sarebbe in ogni caso auspicabile includere nell’ambito di applicazione del nuovo comma 2-bis il conferimento effettuato con atto unico da parte di più soggetti a una società interamente partecipata dagli stessi, purché sia idoneo a far assumere alla conferitaria una partecipazione che rappresenti «complessivamente» le percentuali suindicate.
Al contrario, il riferimento alle partecipazioni conferite non dovrebbe permettere di fruire dell’agevolazione nel caso di conferimento di una partecipazione sotto soglia che, insiem alle partecipazioni già detenute dalla conferitaria, consenta alla stessa di integrare le suddette percentuali partecipative (si veda in relazione all’analoga disciplina di cui all’articolo 175, circolare ministeriale 320/97, secondo cui nel caso di conferimento di una partecipazione di collegamento – a differenza di quella di controllo – la quota trasferita deve essere “oggettivamente” di collegamento).
Qualora il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni detenute in holding, le predette percentuali «si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale […] e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».
Il conferimento alla holding
Tale disposizione limita fortemente l’ambito di applicazione dell’agevolazione in caso di conferimento della partecipazione qualificata in una holding, posto che a prescindere dallo svolgimento da parte della stessa di un’attività effettiva nei confronti delle partecipate (la cosiddetta holding dinamica) la mera detenzione di una sola partecipazione in una società operativa sotto “soglia” (seppur economicamente irrilevante) ne preclude la fruizione.
Per attenuare tale effetto discriminatorio (che in ogni caso non dovrebbe riguardare la holding quotata, che dovrebbe considerarsi di per sé esercente attività commerciale, in analogia con quanto previsto per il requisito della commercialità ai fini della Pex dal comma 4 dell’articolo 87), nel caso di conferimento sotto “soglia” di una holding non quotata che detenga (anche tramite sub-holding) una partecipazione “qualificata” in una società operativa quotata, la demoltiplicazione della catena partecipativa dovrebbe essere verificata avendo riguardo solo alla percentuale del 2-5% della società quotata, senza considerare la discesa sotto la soglia del 20-25% in capo alla holding (o sub-holding) intermedia. A tale risultato conduce lo stesso tenore letterale della norma, che riferisce il test della demoltiplicazione alle sole società operative (senza considerare holding o subholding). Inoltre, la demoltiplicazione non dovrebbe applicarsi alle società operative di 2° livello in quanto detenute da società a loro volta esercenti attività commerciali.