Fiduciarie socie di Srl e Spa a rischio riciclaggio
Necessario estendere i poteri di verifica anche senza mandato specifico
Dopo i richiami di Banca d’Italia circa l’utilizzo di conti dedicati su cui far transitare gli aiuti antipandemia, e dopo le nuove istruzioni dell’Uif sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie, il focus antiriciclaggio in tempi di Covid si sposta sulle fiduciarie socie di capitale di Srl o Spa.
In questa forma di compartecipazione potrebbero infatti annidarsi tentativi di riciclaggio e/o di distrazioni di fondi dagli scopi per i quali sono stati erogati. Le fiduciarie, in quanto mandatarie, amministrano le partecipazioni societarie eseguendo le istruzioni del fiduciante/titolare effettivo. Ma in assenza di istruzioni e nel ruolo di socio nella società, le fiduciarie stesse non sono legittimate a chiedere a titolo proprio all’amministratore lumi circa le operazioni di gestione, operazioni tra le quali potrebbero tranquillamente e ordinariamente insinuarsi, per esempio, ricezioni di mutui da soggetti terzi, trasferimenti di liquidità all’estero, ricezione di garanzie da terzi nell’ambito di finanziamenti richiesti a una banca, fino alla cessione o all’acquisto di beni aziendali.
Oltre a un tema di mancata collaborazione ai presidi antiriciclaggio, in queste ipotesi di compartecipazione societaria per la fiduciaria si profilerebbe anche il rischio di concorso in eventuali illeciti penali commessi dall’amministratore, in aggiunta al pericolo di conseguenze reputazionali non secondarie.
Prendendo spunto dalle recenti linee guida del Gafi, maggio 2020 «Covid-19, related money laundering and terrorist financing», si potrebbe ipotizzare per le fiduciarie di ampliare i poteri di verifica sulla gestione societaria, nei casi in cui la fiduciaria risulti socia, anche in assenza di istruzioni specifiche del mandante/fiduciante/titolare effettivo. In sostanza l’autorità vigilante (Banca d’Italia) dovrebbe riconoscere alla fiduciaria un potere/dovere di verifica della gestione posta in essere nelle società di cui la stessa è socia, e ciò non in esecuzione di un’istruzione del mandante/fiduciante/titolare effettivo ma per effetto dell'adempimento di precisi obblighi antiriciclaggio. Se è vero che le fiduciarie sono da tempo inserite tra i soggetti cosiddetti obbligati, e che quindi devono svolgere prevenzione sul money laundering, la normativa nazionale non si è mai spinta ad identificare e qualificare in maniera puntuale i relativi adempimenti quando le fiduciuarie sono socie di società.
I casi potenzialmente più a rischio, in teoria, si verificano quando la fiduciaria riceve fondi da soggetti non ben identificati e sotto forma di mutuo o di garanzie per ottenere finanziamenti; quando la società di cui la fiduciaria è socia fa richiesta di finanziamento garantito dallo Stato che poi utilizza per finalità illecite (compreso distribuire dividendi, acquistare beni non strumentali, rimborsare finanziamenti concessi dai soci): quando la fiduciaria o il trust (del quale la fiduciaria assume il ruolo di trustee) è utilizzata per finalità di segregazione di un patrimonio sottratto dal disponente alle casse della società, patrimonio originatosi proprio grazie a finanziamenti ottenuti dalla banca e garantiti dallo Stato.