Finanziamenti, autoliquidazione per la sostitutiva e invio solo telematico
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti si autodetermina nella dichiarazione da presentare alle Entrate. È la principale novità che emerge dal nuovo modello diffuso ieri dall’Agenzia.
Le modifiche investono tutti gli enti che effettuano nel corso dell’esercizio le operazioni di finanziamento a medio lungo termine (principali operazioni interessate dalla sostitutiva) il cui ambito di applicazione è stato recentemente esteso ai finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari diversi dalle banche (si veda la sentenza 242/2017 della Corte costituzionale).
A partire da gennaio 2018, quindi, tutti gli enti interessati saranno tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il nuovo modello dichiarativo: tale dichiarazione andrà presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite intermediari abilitati.
I tre quadri
Oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali e agli spazi destinati ad accogliere le informazioni generali sull’ente che presenta il modello e su quello lo invia, la dichiarazione si compone di tre quadri.
FA («Capitale finanziato nel periodo») per indicare le operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio di riferimento della dichiarazione.
FB con due sezioni «Saldo del periodo» e «Determinazione acconti anno in corso», rispettivamente per il calcolo del saldo d’imposta relativo al periodo di riferimento della dichiarazione e degli acconti da versare per quello successivo.
FC («Operazioni straordinarie») per l’utilizzo da parte del dichiarante di crediti maturati dalle società interessate da operazioni straordinarie avvenute durante il periodo di riferimento della dichiarazione.
La compilazione
In particolare, i righi da FA1 a FA5 vanno compilati inserendo l’ammontare complessivo delle operazioni soggette all’imposta effettuate nel corso dell’esercizio, distinte per aliquota, e la relativa imposta dovuta. Il rigo FA6 prevede invece l’esposizione di casistiche residuali che possono verificarsi a seguito di interventi normativi che comportano variazioni sulle tipologie di finanziamento previste ordinariamente nel modello o sulla loro tassazione.
Il quadro in esame si chiude con i righi FA7 e FA8 dove va inserito, rispettivamente, il totale dell’imposta risultante dalla somma della colonna 3 dei righi da FA1 a FA6 e l’importo totale delle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del Dpr 601/1973.
Di interesse risulta anche il quadro FB (sezione I e II) dove deve essere determinato il saldo di periodo, oltre agli acconti dovuti, da quantificarsi quale differenza tra l’imposta dovuta (rigo FA7) e il credito dell’esercizio precedente non ancora utilizzato e/o il credito emergente da eventuali operazioni straordinarie poste in essere.