Imposte

Finanziamenti, rilevanza fiscale per i proventi rilevati a conto economico

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di finanziamento a tassi diversi da quelli di mercato, con le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 potrebbero aver rilevato un differenziale da prima iscrizione del credito/debito attualizzato (cosiddetto day one loss/profit).

Le regole contabili
Il modificato articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’ Oic 15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.

Il trattamento contabile
Ipotizziamo che una società, diversa da una micro-impresa, durante il 2016 abbia erogato un finanziamento infruttifero di un milione di euro ad una società collegata, con restituzione integrale dopo due anni. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 4%, la società deve iscrivere il credito al valore attualizzato, che per semplicità si ipotizza pari a 925 mila euro, mentre la differenza rispetto al valore nominale è rilevata tra gli oneri finanziari, salvo che la sostanza dell’operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura (si pensi al caso della controllante che finanzia la controllata a tasso zero con lo scopo di rafforzarla patrimonialmente). Nel caso in esame, non sussistendo particolari motivazioni all’erogazione del finanziamento ad un tasso inferiore a quello di mercato, la differenza pari a 75 mila euro è iscritta a conto economico tra gli oneri finanziari. Lungo la durata del finanziamento la società contabilizza inoltre maggiori interessi attivi ogni anno per 37.500 euro, riallineando il valore del credito per il finanziamento al nominale (dopo due anni tale posta risulta infatti iscritta a un milione di euro).

Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale da prima iscrizione del credito/debito attualizzato quando ne sia prevista l’iscrizione tra gli oneri/proventi finanziari (cosiddetto day one loss/profit).

Premesso che l’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017 , per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic, che il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile, e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale.

Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, al componente negativo rilevato in sede di prima rilevazione del valore attualizzato del credito, dovrebbe essere riconosciuta la stessa natura e lo stesso trattamento fiscale previsto per i maggiori interessi attivi successivamente imputati al conto economico in base a quanto previsto dalle regole contabili dell’attualizzazione. La successiva contabilizzazione dei proventi finanziari rilevati a conto economico, infatti, assume piena rilevanza fiscale. Se così fosse, in sede di conteggio dell’Ires relativa al 2016, dunque, nessuna variazione specifica dovrebbe essere operata ad eccezione di quanto potrebbe derivare in fase di applicazione del test del Rol ( articolo 96 del Tuir ). Premesso che secondo un altro orientamento i differenziali di prima iscrizione costituiscono plus/minusvalenze di natura valutativa non assimilabili agli interessi attivi/passivi, sul punto è atteso un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.

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