Imposte

Finanziamenti soci con doppio binario tra bilancio e imposte

di Guerino Russetti

I componenti reddituali relativi a finanziamenti con parti correlate assumono rilevo fiscale secondo canoni giuridico-formali, prescindendo dal trattamento contabile adottato. È quanto emerge dal Dm 3 agosto 2017 per imprese Ias e soggetti Oic diversi dalle micro-imprese .

Le nuove norme integrano alcune disposizioni del Dm 8 giugno 2011, applicabili alle imprese Ias e, in quanto compatibili, anche alle imprese che adottano i nuovi standard nazionali. Così, l’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, del Dm Economia aggiunge il comma 4-bis all’articolo 5 del decreto 8 giugno 2011, prevedendo che, in caso di finanziamento “agevolato” (o a tasso zero) da parte di soci con rapporto di controllo, «assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato».

La norma disattiva ai fini Ires (non pare infatti applicabile all’Irap) la rappresentazione contabile basata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma nelle ipotesi in cui i principi contabili (Ias e Oic) impongono l’attualizzazione dell’attività (per il socio finanziatore) e della passività (per la società finanziata) a tassi di mercato (normalmente superiori a quelli contrattuali), generando differenziali di prima iscrizione:

•tra uscita di cassa e valore attuale dell’attività (day one loss), che incrementano il valore della partecipazione del socio (che, diversamente da quanto precisato nella norma, potrebbe anche non avere il controllo) ovvero tra entrata di cassa e valore attuale della passività (day one profit), che rappresentano, per la società finanziata, un conferimento (deemed contribution) ;

•e determinando la rilevazione col metodo del costo ammortizzato di interessi attivi o passivi superiori a quelli “nominali”, eventualmente previsti dal contratto

Venendo meno ai fini fiscali la contabilizzazione (al valore attuale) del prestito, la remunerazione è costituita esclusivamente dagli eventuali interessi attivi/passivi “nominali” (attraverso opportune variazioni in sede di dichiarazione, il socio finanziatore e la società finanziata, rispettivamente, tasseranno e dedurranno solo l’eventuale remunerazione contrattuale).

A prima vista, l’ennesimo doppio binario tra valori di bilancio (ispirati alla sostanza economica delle operazioni) e valori fiscali (ancorati alla forma giuridica) potrebbe suscitare un giudizio non positivo in termini di semplificazione. In realtà, la norma ha finalità perequative: la relazione di accompagnamento evidenzia che si vuole «sterilizzare...gli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l’applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato», in ordine alla prioritaria necessità di evitare disparità di trattamento tra soggetto attivo e passivo dell’operazione. Solo quando socio finanziatore e società finanziata hanno un regime contabile che genera, simmetricamente, le descritte rappresentazioni di bilancio (perché entrambi adottano gli Ias e/o i nuovi Oic) non si produrrebbero “distoniche” fattispecie impositive (soggetto attivo e passivo tasserebbero e dedurrebbero i medesimi valori). Ma quando l’operazione coinvolge soggetti con differenti regimi contabili, si potrebbero creare effetti fiscali anomali: una micro-impresa finanziata potrebbe non dare evidenza (anche solo fiscale) alla deemed contribution e ai maggiori interessi passivi, mentre il socio finanziatore potrebbe essere contabilmente obbligato a rilevare interessi attivi di mercato ovvero (caso frequente) il socio finanziatore potrebbe essere una persona fisica che tassa solo rendimenti contrattuali mentre la società finanziata potrebbe esplicitare i maggiori interessi passivi.

Oic - Dm Economia 3 agosto 2017

Oic - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017

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