Imposte

Finanziamenti, stretta sull’esenzione se il beneficiario è estero

Interpello 569: ritenuta su interessi dovuta se il beneficiario estero non è anche percipiente

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di Antonio Longo

L’esenzione da ritenuta sui finanziamenti ex articolo 26, comma 5-bis, Dpr 600/1973 non si applica in caso di «beneficiari» esteri degli interessi che non siano anche «percipienti» diretti delle somme. A queste conclusioni è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 569 di lunedì 30 agosto. La società istante, residente in Italia, opera nel settore della produzione di energia elettrica. L’intero capitale sociale è detenuto da una holding intermedia lussemburghese, le cui azioni sono di proprietà di un fondo di investimento vigilato dall’autorità dello stesso Paese.

La holding ha ricevuto finanziamenti a medio-lungo termine dal fondo e ha erogato finanziamenti alla società istante per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici. Sul presupposto che il fondo fosse il sostanziale percettore, seppur in via indiretta, degli interessi attivi e si qualificasse come investitore istituzionale estero, l’istante chiedeva conferma che gli interessi derivanti dai finanziamenti potessero beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dal comma 5bis dell’articolo 26. La norma prevede che «la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da (…) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria (…) soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

In questo contesto, per investitore istituzionale estero si intende l’ente costituito in un Paese white list e soggetto a vigilanza che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal regime tributario cui è sottoposto ai fini reddituali, abbia come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (circolari 23/2002, 2/2012, 19/2013). Sotto il profilo oggettivo, deve trattarsi di finanziamenti erogati a imprese ed enti commerciali residenti in Italia e che abbiano una durata superiore a 18 mesi.

Nel caso di specie l’Agenzia ritiene, da un lato, che il fondo possa qualificarsi come investitore istituzionale; dall’altro lato, tuttavia, che tale qualifica vada riscontrata con esclusivo riferimento al “primo prenditore” degli interessi, vale a dire la holding intermedia. La disposizione in esame non consentirebbe di procedere secondo il principio del «beneficiario effettivo», così da ricondurre il flusso degli interessi al soggetto estero percettore finale del reddito. L’approccio “look through” sarebbe precluso – secondo le Entrate - dal tenore letterale e dalla ratio della norma che non consentirebbe di estendere l’esenzione ai beneficiari effettivi degli interessi che non siano anche “percipienti” - diretti - degli stessi. L’Agenzia si era espressa, in questo senso, anche nella risoluzione n. 76/E/2019, ma questa posizione sembra trascurare, tra gli altri aspetti, l’interpretazione della normativa convenzionale in materia di interessi in sede Ocse.

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