Finanziamento infragruppo neutro ma non ai fini Ace
La gestione dei crediti al costo ammortizzato riguarda anche l’ipotesi in cui il credito non abbia natura commerciale bensì finanziaria. Tipico esempio è il finanziamento infragruppo che avviene spesso a tasso zero. Il tema è affrontato dall’Oic 15, paragrafo 45, in cui si sottolinea come il credito vada rilevato al valore attuale applicando il tasso di interesse pari a quello di mercato, indicando il differenziale quale interesse passivo. A meno che non emerga una volontà di capitalizzazione posta alla base del prestito, ipotesi che porterebbe, per la controllante, a un incremento del costo della partecipazione alternativo alla rilevazione degli interessi passivi.
Alla fine di ciascun esercizio la controllante rileverà altresì gli interessi attivi di competenza applicando sempre il tasso di mercato usato per l’attualizzazione del credito. Ipotizziamo che una società ne controlli un’altra e che conceda un finanziamento infruttifero di 100.000 €, con restituzione in unica soluzione alla fine del quinto anno successivo, al tasso di mercato del 4 per cento.
Il credito verrà iscritto in prima battuta al valore attuale di 83.333 € e il differenziale rispetto alla somma erogata (100.000 €) viene iscritto quale incremento del costo partecipazione, cioè 16.667 €. A questo punto verranno ulteriormente rilevati gli interessi attivi figurativi di competenza di ciascuno dei 3 anni, ipotizziamo 5.555 €, in contropartita dell’incremento del credito e quindi, operando in tal modo, il credito alla fine del terzo anno ammonterà a 100.000 €, esattamente la somma che verrà restituita.
Le conseguenze fiscali di questa impostazione contabile partono dalla rilevanza della somma imputata a conto economico per interessi attivi di carattere sì figurativo, ma pur sempre imputati a conto economico. In assenza di previsioni normative diverse, l’imputazione genererebbe un componente di reddito tassabile. Tuttavia, il Dm 3 agosto 2017 ha inserito un nuovo comma nell’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011, nel quale si prevede la sterilizzazione degli effetti fiscali dei componenti positivi e negativi derivanti da finanziamenti infragruppo, laddove:
• il socio finanziatore eserciti il controllo sulla società finanziata ex articolo 2359 Codice civile;
• siano rilevati componenti a stato patrimoniale in applicazione del criterio del costo ammortizzato.
Per tornare al nostro esempio se il socio finanziatore fosse a sua volta società controllante e avendo imputato componenti a stato patrimoniale (l’incremento del costo della partecipazione) si avrà l’irrilevanza fiscale del componente positivo (interessi attivi) imputato a conto economico .
Diverso è il tema della rilevanza ai fini Ace. L’articolo 5, comma 5 del Dm 3 agosto 17 (decreto Ace) prevede che qualunque incremento di patrimonio netto derivasse da contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi al costo ammortizzato sarebbe non rilevante ai fini Ace, e da qui la tesi secondo cui l’utile nel quale è confluito l’ammontare di interessi attivi dovrebbe essere ridotto del medesimo importo.