Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/ Isa multiattività in agricoltura

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di Gian Paolo Tosoni

Gli indicatori sintetici di affidabilità (Isa) richiedono la compilazione dei modelli in presenza di multiattività, ma raramente questo accade in presenza di un’attività agricola.

In primo luogo ricordiamo che l’agricoltura ha i suoi Isa ed in particolare il numero AA01S per le coltivazioni e il n. AA02S per l’allevamento e le attività connesse. Gli Isa si applicano ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e questa regola esclude tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario. Sono tali quelle previste dall’articolo 32 del Tuir se svolte da persone fisiche e società semplici.

Sotto questo profilo gli Isa si rendono applicabili soltanto in presenza di società diverse dalle società semplici (snc, sas, srl, spa agricole). A questo punto occorre stabilire se questi soggetti determinano il reddito su base catastale oppure in modo ordinario (costi/ricavi). Se le società agricole hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, determinano il reddito con criteri forfetari e questa è una causa di esclusione dagli Isa.

Infatti non sono soggetti a questi indicatori i contribuenti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, in regime forfetario e tutti coloro che determinano il reddito con altre tipologia di criteri forfetari. È evidente che la determinazione catastale del reddito non è un criterio ordinario e quindi escluso dagli indicatori sintetici.

Invece, se la società di persone o di capitali svolge contemporaneamente una attività agricola (esempio gestione del vivaio) ed una commerciale (vendita articoli da giardinaggio e da regalo), non può optare per il reddito agrario poiché non svolge esclusivamente una attività agricola (articolo 2 Dlgs 99/2004) e quindi rientra a pieno titolo nel reddito di impresa ad ai fini degli Isa viene a trovarsi nella fattispecie della multiattività.

In agricoltura si possono svolgere sei attività considerate agricole sotto il profilo civilistico, ma che ai fini fiscali rientrano nel reddito di impresa:

1)Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno coltivato;

2)Coltivazione di vegetali oltre il secondo piano produttivo;

3)Attività connessa di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015;

4)Attività connesse relative alla produzione di servizi;

5)Produzione di energia elettrica oltre i limiti della franchigia;

6)Agriturismo.

Queste attività hanno natura di reddito di impresa e qualora il reddito venga determinato forfetariamente (quadro RD) non rientrano negli indicatori.

Le norme sugli Isa prevedono che in presenza di multiattività non si applicano gli indicatori e si ha tale fattispecie quando entrambe le attività rientrano negli Isa, ma diversi fra loro. Si ha multiattività quando l’attività secondaria supera il 30% dell’ammontare dei ricavi dichiarati ed in questo caso pur non applicando gli Isa si devono compilare i modelli.

In presenza di attività agricole, pur rientrando nel reddito di impresa, qualora il reddito venga determinato forfetariamente e come se si fosse in presenza di una “non attività” e quindi non si incorre nel caso di multiattività. Ad esempio se una impresa agricola svolge l’attività di agriturismo in regime forfetario ed il commercio al minuto di prodotti alimentari commercializzati deve compilare l’Isa soltanto per l’attività del commercio.

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