FISCO E AGRICOLTURA/Cessione di animali vivi, percentuali di compensazione Iva valide per un triennio
Nel disegno di legge di bilancio 2018 l’aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina, bufalina e suina, è previsto per tre anni e cioè per gli anni 2018, 2019 e 2020.
La disposizione prevede che il ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole emani un decreto entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di prevedere la fissazione della percentuale di compensazione sulle cessioni di bovini (che comprendono anche il genere del bufalo) in misura non superiore al 7,7% e quella per i suini vivi nella misura massima dell’8%. Queste misure erano previste anche nelle leggi finanziarie degli anni scorsi ma poi il ministero le ha fissate nella misura del 7,65% per i bovini e del 7,95% per i suini e probabilmente questa sarà la misura anche per il prossimo triennio.
Esaminiamo in questa sede i presupposti per la applicazione delle percentuali di compensazione. Il meccanismo della detrazione forfetaria mediante le percentuali di compensazione comporta che l’Iva detraibile non corrisponde all’imposta assolta sugli acquisti, ma a quella determinata mediante l’applicazione della percentuale all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate. Ad esempio sulla cessione di suini per 10mila euro, la detrazione è pari a 795 euro; siccome l’Iva applicata è pari a mille euro l’imposta da versare ammonta a 205 euro.
Il regime speciale Iva per i produttori agricoli previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, è riservato alle imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Non rileva la natura giuridica dell’impresa agricola e nemmeno il possesso di qualifiche professionali (esempio imprenditore agricolo professionale), ne vi sono limiti di fatturato. Sono assimilate ai produttori agricoli le cooperative che provvedono alla vendita dei prodotti conferiti dai soci anche previa manipolazione e trasformazione.
La detrazione dell’Iva mediante le percentuali di compensazione non si applica su tutti i prodotti, ma solo per quelli riportati nella tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/1972. Ad esempio per i bovini e suini si applica soltanto se la cessione riguarda animali vivi, mentre i prodotti avicoli possono essere anche macellati. I prodotti agricoli trasformati compresi nella tabella, sono principalmente i formaggi, il vino e l’olio; in genere gli altri prodotti trasformati non sono compresi (marmellate, succhi di frutta, eccetera).
Vi sono due casi in cui le percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquota Iva.
• Il primo riguarda le cessioni di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli in regime di esonero Iva (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) per le quali l’acquirente emette l’autofattura.
• Il secondo caso riguarda le cessioni di prodotti agricoli a cooperative da parte dei produttori soci qualora sia il socio che la cooperativa operino in regime speciale Iva.
In caso di cessione di prodotti agricoli da parte di un soggetto che opera in regime speciale Iva al di fuori del territorio nazionale, scatta il diritto alla detrazione determinata mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione. Ad esempio se un allevatore di suini cede una partita di animali ad un macellatore ungherese, la cessione è non imponibile ma il produttore agricolo ha diritto a recuperare l’Iva nella misura del 7,95% dell’importo dei suini ceduti allo stato estero.