FISCO E AGRICOLTURA/Coltivatori diretti e Iap evitano il saldo Imu sui terreni agricoli
Lunedì 16 dicembre scade il termine per il versamento dell’Imu e cioè sui fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili. Anche per i terreni agricoli nulla è cambiato relativamente al procedimento per la determinazione del saldo dell’imposta pari al 50% di quella dovuta: si assume il reddito dominicale del terreno alla data del 1° gennaio 2019 e lo si rivaluta del 25%; quindi il risultato lo si moltiplica per 135.
In ordine alla rilevazione delle rendite catastali si presenta il problema dell’aggiornamento a cura degli Enti pagatori dei contributi pubblici (Agea e simili) che sono note alla fine dell’anno, ma che in base al Dl 262/2006 decorrono dal 1° gennaio. Tali modifiche non possono essere materialmente prese in considerazione essendo note quando l’Imu dell’anno è già stata pagata (si veda il Sole 24 Ore e Quotidiano del Fisco del 19 novembre ).
Relativamente ai terreni agricoli sussistono importanti esenzioni. Infatti i soggetti che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale (Iap), iscritti nella previdenza agricola usufruiscono di queste due agevolazioni:
1) l’esenzione totale da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente indipendentemente dalla loro collocazione e quindi anche in pianura (articolo 1, comma 13, della legge 208/2015);
2) l’assimilazione delle aree edificabili a quelle agricole in quanto in base all’articolo 2, lettera b) del Dlgs 504/1992 queste sono considerate agricole se possedute e coltivate dai coltivatori diretti ed Iap; quindi essendo queste aree considerate terreni agricoli scatta l’esenzione di cui al punto precedente.
Inoltre sotto il profilo oggettivo sono esenti da Imu tutti i terreni agricoli situati in comuni di montagna o di collina alla circolare 9/1993.
L’articolo 16-ter del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019 ha introdotto una norma interpretativa in base alla quale le medesime agevolazioni spettanti ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali spettano alle società agricole disciplinate dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs 99/2004, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2013. Tale disposizione definisce imprenditore agricolo professionale (Iap) il soggetto che abbia competenze tecniche in agricoltura, che ricavi dalla attività agricola almeno la metà del suo reddito di lavoro (escluse le pensioni) e dedichi alla attività agricola almeno la metà del suo tempo lavorativo. La società può avere la qualifica professionale, se ha quale oggetto l’esercizio esclusivo della attività agricola e qualora almeno un socio per le società di persone ovvero un amministratore per le società di capitali abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Nelle società di persone il socio può far acquisire la qualifica anche a più società.
L’esenzione Imu sui terreni agricoli spetta anche al pensionato purché ancora iscritto alla previdenza agricola. Lo ha precisato il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 20535 del 23 maggio 2016.
Infine sono esenti da Imu i terreni agricoli posseduti e coltivati dai coltivatori diretti ancorché non titolari della partita Iva ma che appartengono al nucleo familiare del titolare della posizione fiscale. Il beneficio esteso ai coadiuvanti unità attive è stato precisato dal comma 705 dell’articolo 1 della legge 145/2018.