FISCO E AGRICOLTURA/Coltivatori diretti e Iap, l’esenzione sui terreni non evita l’indicazione in Redditi
Nei modelli di dichiarazione dei redditi 2018 debuttano le nuove regole che prevedono l’esclusione da Irpef dei redditi dei terreni dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. L’esclusione riguarda sia il reddito dominicale che viene imputato al proprietario che il reddito agrario che deve essere dichiarato dal conduttore del fondo. La norma non richiede che l’esclusione sia condizionata dalla coltivazione diretta del terreno. Si cita, ad esempio, il caso in cui un imprenditore agricolo professionale che abbia concesso in affitto una parte del terreno a terzi senza con questo perdere la qualifica professionale; secondo il dato letterale della norma sembrerebbe applicabile l’esenzione anche in questo caso, ma si osserva però che le qualifiche professionali di coltivatore diretto oppure di Iap sono concesse in virtù di un terreno coltivato direttamente.
I modelli di dichiarazione dei redditi sono stati predisposti secondo la tecnica già utilizzata per la abitazione principale, esente da Irpef, ma con obbligo di dichiarazione. È quelle che accade con i redditi dei terreni che devono essere correttamente indicati nel quadro RA nelle colonne del reddito dominicale e reddito agrario rivalutati dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per quello agrario. Nella casella 10 del quadro RA viene richiesto se il contribuente è in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Se la casella viene barrata il reddito dei terreni appena esposti si riporta nella colonna 11 «reddito fondiario non imponibile».
Questa tecnica comporta l’obbligo di dover predisporre la dichiarazione dei redditi pressoché inutilmente in quanto l’Irpef non è poi dovuta. Tuttavia il reddito dei terreni viene riportato anche nel rigo RN1 ovvero nel quadro del reddito complessivo e subito dopo riportato in diminuzione in colonna 2. In questo modo il reddito dei terreni concorre a formare il reddito complessivo lordo, anche se non tassato e può avere delle conseguenze ad esempio ai fini del limite di reddito (pari a 2.840,51 euro) per essere considerato persona a carico.
L’esclusione dal reddito dominicale ed agrario si applica anche per i soci delle società semplici. Anche in questo caso nel quadro RA della società viene segnalata la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che nella fattispecie riguarda la società. Si ricorda che la società usufruisce di tale qualifica qualora almeno un socio ne sia possesso a titolo personale e sia iscritto nella gestione previdenziale.
Tuttavia l’esenzione dall’Irpef per i redditi fondiari si applica soltanto per i soci in possesso della predetta qualifica e non per quelli che non la possiedono. La questione viene risolta anche se non chiaramente nei campi 15 e 16 del modello RO della dichiarazione dei redditi delle società di persone, nei quali non si indica la quota di reddito soltanto per i soci per i quali si applica l’esenzione dal reddito dominicale ed agrario avendone diritto.
Si ricorda infine che l’agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2017 ha precisato che i soci delle società in nome collettivo ed accomandita semplice non hanno diritto alla esclusione da Irpef dei redditi dei terreni.