Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Dall’Ismea interventi finanziari agevolati

di Gian Paolo Tosoni


L’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ha assorbito le funzioni relative alla attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo a seguito dell’incorporazione di diritto di altri enti già preposti quali l’Isa spa e Sgfa Srl. Il decreto del ministero delle Politiche agricole del 12 ottobre 2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 44 del 22 febbraio 2018 ha stabilito i criteri e le modalità per procedere alla attuazione degli interventi finanziari nel settore agricolo ed agroalimentare effettuati dall’Ismea, con esclusione del settore della pesca. Si tratta degli aiuti compatibili con il mercato interno e soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 108 del Trattato sul funzionamento della Ue).

La procedura comprende fra i soggetti beneficiari soltanto le società di capitali, settore in cui operavano gli enti assorbiti dall’Ismea. Vengono individuati i soggetti beneficiari costituiti in società di capitale, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’allegato 1) del trattato Ue. Vengono comprese le medesime società di capitali e cooperative che svolgono le attività di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli rientranti potenzialmente nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir ed infine le medesime società di capitali il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da imprenditori agricoli ovvero da cooperative agricole a mutualità prevalente, che operano nella logistica e nella distribuzione anche su piattaforma informatica. L’articolo 3 del decreto richiede inoltre alcuni requisiti di operatività in Italia dei soggetti beneficiari, che non devono avere senza pendenze a seguito della revoca di aiuti comunitari e non siano in crisi d’impresa.

Gli interventi finanziari sono effettuati a condizioni agevolate nella forma del finanziamento a tasso agevolato che non può essere inferiore allo 0,5 per cento. Gli investimenti agevolati sono compresi nell’allegato A del decreto e sono sostanzialmente quelli connessi alla produzione agricola primaria nonché alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono finanziati anche i beni immateriali quali ad esempio marchi e brevetti.

L’importo dell’aiuto è determinato in base alla attualizzazione della quota degli interessi a tassi di riferimento e la quota di interessi a tasso agevolato.
Il montante sul quale è calcolato il contributo in conto interessi comprende anche l’Iva per le imprese agricole in regime speciale nella cui fattispecie l’imposta non è detraibile analiticamente.

Gli investimenti devono essere attuati successivamente alla presentazione della domanda di accesso. Le agevolazioni si considerano concesse al momento della deliberazione di approvazione da parte dell’Ismea e questo vale per la iscrizione in bilancio tenuto conto che i beneficiari di questa fattispecie di aiuti sono società di capitali.

Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla realizzazione dei corrispondenti investimenti ammissibili. Il beneficiario deve presentare le fatture quietanzate. I pagamenti ai fornitori devono essere effettuati mediante bonifico bancario riportante la specifica casuale su un conto corrente ad uso esclusivo della impresa beneficiaria. Gli investimenti non possono essere dismessi per la durata del finanziamento agevolato e comunque per un periodo minimo di cinque anni.

Ismea è competente per l’accertamento della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

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