FISCO E AGRICOLTURA/Esenzione Irpef «piena» per coltivatori diretti e Iap
Esenzione applicabile per il triennio 2017-2019. In passato l’esenzione veniva usufruita sul solo reddito agrario in quanto il reddito dominicale sfuggiva comunque dall’imposta in quanto l’immobile non locato era soggetto a Imu. Ma dal 2016 anche l’Imu non è più dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, quindi l’esenzione da Irpef viene ora usufruita in misura piena.
L’esenzione da Irpef sui redditi dei terreni riguarda le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ancorché soci di società semplici iscritti nella gestione previdenziale agricola e si applica per il triennio 2017 - 2019.
L’agevolazione riguarda i terreni coltivati direttamente e agisce sia sul reddito dominicale che agrario per i proprietari conduttori, mentre si applica sul reddito agrario per gli affittuali. Il reddito dominicale viene invece tassato per i proprietari con terreni concessi in affitto. Nei modelli di dichiarazione dei redditi 2018 per le persone fisiche e società semplici, appena pubblicati sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, emerge che comunque la dichiarazione dei redditi deve essere presentata e con l’ausilio di un codice che segnala l’esenzione.
Dal 2016 è inoltre entrata in vigore l’esenzione da Imu sui terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con iscrizione Inps. Nella fattispecie molte sono le questioni aperte anche alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione. Si ritiene per esempio che il coltivatore diretto pensionato ancora iscritto negli elenchi previdenziali abbia diritto alla esenzione da Imu in quanto ricopre entrambi i requisiti per ottenere le agevolazioni; pur tuttavia la Corte di Cassazione nega la agevolazione mentre il dipartimento Finanze del ministero dell’Economia con una nota del 28 febbraio 2018 le ammette. Anche le società agricole che possono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, se la qualifica la possiede il socio per le società di persone o l’amministratore per quelle di capitali, devono essere considerati esenti da Imu. In questo caso è l’Anci a fornire l’interpretazione contraria condivisa dai comuni e la giurisprudenza si sta esprimendo con decisioni alterne.
Poi dal 2015 ha trovato definitiva conferma l’esenzione dall’Irap nel settore agricolo. In questo caso l’esenzione non ha natura soggettiva ma oggettiva. Essa si applica infatti a tutti i soggetti che operano nel settore agricolo relativamente alle attività rientranti nel reddito agrario. Quindi gli operatori del settore devono scomporre l’attività fiscalmente agricola da quella eccedente e solo per questa si deve applicare l’imposta regionale con l’aliquota ordinaria. È il caso per esempio delle attività agrituristiche che pur essendo agricole sotto il profilo civilistico non lo sono fiscalmente e quindi assolvono l’Irap normalmente.
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