Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/I produttori agricoli già esonerati dallo scontrino evitano anche i corrispettivi telematici

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di Gian Paolo Tosoni

Dal prossimo 1° luglio i commercianti al minuto e soggetti assimilati dovranno memorizzare i corrispettivi giornalieri e procedere con l’invio telematico, ma le imprese agricole in regime speciale sono escluse. L’obbligo scatta per i soggetti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro, mentre l’obbligo decorrerà per tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2020.

Il Dm Economia del 10 maggio 2019 ( clicca qui per consultarlo ) dispone gli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In primo luogo il decreto dispone che non dovranno procedere alla trasmissione telematica, i contribuenti già esonerati dall’obbligo della emissione dello scontrino fiscale all’articolo 2 del Dlgs 696/1996. Chi non deve fare lo scontrino non può certo essere obbligato a trasmetterlo telematicamente.

Fra le operazioni che non devono essere documentate dallo scontrino fiscale figurano le cessioni di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli cui si applica il regime speciale, previsto dall’articolo 34, comma 1, del Dpr 633/1972. In questi casi non deve quindi essere eseguita la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel settore agricolo sono molte le operazioni effettuate nei confronti di consumatori fiscali e quindi da annotare nel registro dei corrispettivi. Naturalmente queste operazioni vengono documentate con lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale, a meno che non vi sia uno specifico esonero.

Assume rilevanza anche il regime Iva che il produttore agricolo ha adottato. Chi opera in regime speciale e cede soltanto prodotti compresi nella prima parte della tabella A, allegata al decreto Iva non ha l’obbligo della emissione dello scontrino fiscale e quindi della relativa trasmissione telematica. In questi casi le cessioni al minuto devono essere soltanto annotate nel registro dei corrispettivi. Invece se il produttore agricolo ha optato per il regime normale in base all’articolo 34, penultimo comma del decreto Iva, deve emettere lo scontrino fiscale per le cessioni al minuto ed in futuro procedere anche alla trasmissione telematica.

Ma ci sono casi in cui il produttore agricolo pur operando in regime speciale Iva deve emettere lo scontrino fiscale e quindi procedere all’invio telematico e cioè quando cede prodotti non rientranti nel primo comma dell’articolo 34. Tali operazioni possono riguardare sia i prodotti non compresi nella prima parte della tabella A (esempio allevamento di bovini che cede la carne macellata), oppure la vendita di prodotti agricoli previsti nella citata tabella, ma che non ottenuti sul fondo. Si ricorda infatti che l’articolo 4 del Dlgs 228/2001 consente al produttore agricolo di cedere prodotti non propri, per un ammontare non superiore a 160mila per le persone fisiche a quattro milioni di euro per le società. La vendita al minuto di prodotti non ottenuti nel proprio fondo rientra ai fini dell’Iva nel regime speciale e quindi deve essere regolata nei modi ordinari compresa quindi l’emissione dello scontrino fiscale.

Vi sono in agricoltura attività rivolte al pubblico quali l’agriturismo, le fattorie didattiche, l’enoturismo, lo street food, eccetera i cui corrispettivi devono essere certificati anche dalle imprese agricole poiché queste operazioni non rientrano nel regime speciale Iva. Generalmente vengono documentate con la ricevuta fiscale; purtroppo tutto cambia ed in futuro queste operazioni o vengono documentate dallo scontrino fiscale con obbligo dell’invio telematico, oppure dalla fattura elettronica.

Per la scadenza del 1° luglio 2019 il decreto ministeriale introduce un esonero temporaneo per le imprese che effettuano operazioni di ammontare non superiore all’uno per cento del volume d’affari. Però dal 1° gennaio 2020 esclusi gli esonerati, tutti devono procedere alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi.

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