FISCO E AGRICOLTURA/Imposta di registro e ipotecaria possono restare fisse anche con affitti entro i cinque anni
L’acquisto di terreni agricoli e fabbricati pertinenziali usufruisce dell’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, restando dovuta la sola imposta catastale dell’1% qualora l’acquirente sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale con tanto di iscrizione Inps.
L’agevolazione è ormai a regime ed è contenuta nell’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194 del 30 dicembre 2009, convertito nella legge n.25 del 26 febbraio 2010; precedentemente l’agevolazione denominata “piccola proprietà contadina” era temporanea ma veniva sempre prorogata.
La norma prevede la decadenza se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli acquirenti alienano volontariamente il terreno, ovvero cessano di coltivarlo o condurlo direttamente. La norma dispone tuttavia che sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 228/2001. Questa disposizione prevede che non c’è decadenza se nel periodo del vincolo quinquennale l’acquirente alieni il fondo a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
In sostanza anche prima che sia trascorso il quinto anno dalla data di acquisto, vi sono casi in cui la proprietà o la conduzione possono cambiare sotto il profilo soggettivo.
Un caso è stato risolto positivamente per il contribuente dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 214/2018 depositata il 29 ottobre 2018 (presidente Montanari, relatore Manfredini). Nella fattispecie un terreno acquistato da più persone in forma indivisa, successivamente all’acquisto è stata assegnato per la coltivazione a due stirpi, da un lato tre fratelli e dall’altro i due cugini regolando uno dei due rapporti mediante contratto di affitto. L’Agenzia rilevando la concessione in affitto ha revocato i benefici, ma non ha considerato che gli affittuari erano i medesimi comproprietari i quali mediante il contratto si sono assegnati le superfici in conduzione. La Commissione conclude quindi che non vi è decadenza in quanto l’affittanza aveva soltanto lo scopo di attribuire i terreni da coltivare in rapporto alla quota di proprietà.
Anche l’agenzia delle Entrate ha attenuato la presa, ad esempio, in presenza di conferimento del terreno acquistato con i benefici fiscali, anche prima che sia trascorso il quinquennio in una società di persone qualora i soci siano familiari entro il grado di parentela fissato dal citato articolo 11 del Dlgs 228/2001 (risoluzione n. 3 del 4 gennaio 2008). Analogamente non decade dal beneficio l’acquirente che durante il periodo quinquennale dall’acquisto conceda in affitto il medesimo terreno ad una società di persone i cui soci siano sempre rappresentati da familiari.
L’agevolazione della ppc si applica in presenza di conferimento di terreno agricolo a favore di una società che sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto a condizione che la persona che consente l’attribuzione della qualifica (l’amministratore nelle società di capitali o il socio in quelle di persone), sia iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale ( Cassazione, ordinanza 14700/2013).
I benefici fiscali e quindi l’assolvimento della sola imposta catastale dell’1% e le altre imposte nella misura fissa si applica anche ai familiari del coltivatore diretto o imprenditore agricolo, ancorché sprovvisti della qualifica a condizione che non siano proprietari di terreni agricoli e siano conviventi con un familiare in possesso dei requisiti e che si impegnano a coltivare il terreno per almeno cinque anni (articolo 1, comma 906, legge n. 208/2015).