FISCO E AGRICOLTURA/Impresa sociale anche per le attività agricole
Impresa sociale e agricoltura sociale sono un binomio che può coesistere ancorché sotto il profilo soggettivo siano entità diverse. L’impresa sociale (Dlgs 112/2017 modificato con il Dlgs 95/2018) deve soddisfare a un interesse generale senza scopo di lucro con finalità solidaristiche e di utilità sociale. Avendo tra gli scopi l’inserimento lavorativo e considerando che le cooperative sociali (legge 381/1991) sono di diritto imprese sociali, molto spesso questi soggetti esercitano vere e proprie attività agricole. La cooperativa sociale o l’impresa sociale raggiungono comunque il loro scopo quando utilizzano lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% dei propri lavoratori.
In questa fattispecie la coop sociale o anche l’impresa sociale quando esercitano attività agricole all’articolo 2135 del Codice civile, usufruiscono in pieno del regime fiscale per l’agricoltura in particolare ai fini Iva potendo applicare, se ritenuto conveniente il regime speciale di detrazione all’articolo 34 del Dpr 633/72. Se l’impresa sociale svolge esclusivamente attività agricola può assumere la natura di “società agricola” (Dlgs 99/2004) e usufruire ad esempio delle agevolazioni in materia di Imu e imposta di registro. Ai fini delle imposte dirette le imprese sociali godono di una esenzione dal reddito se gli utili vengono destinati ad apposita riserva indivisibile. In ogni caso possono essere invocate tutte le altre agevolazioni previste per il settore agricolo in materia contributiva.
Diversa invece è l’impresa agricola che al proprio interno svolge anche un’attività sociale. In questo caso la legge è la 141 del 18 agosto 2015. In questa fattispecie non è assolutamente vietato lo scopo di lucro e l’impresa agricola indipendentemente dalla natura giuridica può svolgere alcune attività di servizi. La norma prevede l’inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilita o svantaggiati, le attività sociali al servizio delle comunità locali, attività che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche con l’ausilio di animali (in questo caso in collaborazione con strutture sanitarie), nonché progetti finalizzati alla educazione ambientale e alimentare.
L’articolo 2, comma 3, della legge 141/2015 precisa che tali attività hanno natura di attività connesse all’articolo 2135 del Codice civile. Le coop sociali possono rientrare fra gli imprenditori agricoli a condizione che le attività siano prevalenti in rapporto ai ricavi conseguiti. La natura di attività connesse consente alle imprese agricole individuali e società semplici, di usufruire della determinazione del reddito in misura forfetaria pari al 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’iva (articolo 56-bis del Tuir).
I requisiti minimi e le modalità di esercizio delle attività caratterizzanti l’agricoltura sociale sono stabilite con decreto ministeriale che a distanza di tre anni non risulta che sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.