Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/Imprese nel regime speciale Iva con più margini sulla detrazione

di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole che applicano il regime speciale Iva previsto dall’ articolo 34 del Dpr 633/1972 in occasione della predisposizione della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2017 entro il prossimo 30 aprile, possono gestire con minor rigore le fatture di acquisto in confronto agli altri contribuenti. Infatti la detrazione dell’Iva è determinata applicando le percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle operazioni effettuate a prescindere dalle fatture di acquisto. Le fatture del 2017 ricevute in tale anno o in quello successivo devono essere registrate secondo le nuove regole introdotte dal Dl 50/2017 come precisato dalla circolare 1/E/2018 . Tuttavia le imprese agricole non corrono alcun rischio di perdere il diritto alla detrazione poiché tale diritto non è generalmente influenzato dall’imposta assolta sugli acquisti.

Sotto il profilo formale le fatture di acquisto devono essere registrate nel registro degli acquisti ai sensi dell’ articolo 25 del Dpr 633/1972 nel periodo di ricevimento ed entro il termine massimo della dichiarazione annuale Iva. Quindi le fatture ricevute nel 2017 devono essere registrate in tale anno e le imprese che liquidano l’Iva trimestralmente hanno tempo almeno fino al 28 febbraio 2018 data entro la quale devono trasmettere la comunicazione della liquidazione Iva; lo possono fare anche successivamente entro il 30 aprile 2018. Le fatture ricevute nel 2018 sono registrate nel 2018 e concorreranno nella comunicazione dati sia con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) che per le liquidazioni periodiche, nel corso del 2018.

Si ribadisce che eventuali ritardi nella registrazione delle fatture di acquisto con comporta mai il rischio della perdita della detrazione, ma l’adempimento ha carattere formale. La regolarità della registrazione delle fatture di acquisto anche da parte delle imprese agricole trova riscontro con la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche. Infatti tale comunicazione richiede sia l’ammontare imponibile delle operazioni attive (cessioni) che passive (acquisti). Invece l’Iva detraibile è quella determinata con le percentuali di compensazione e nelle comunicazioni non viene riportata quella assolta sugli acquisti.

L’unico caso in cui l’Iva assolta sugli acquisti diviene detraibile per le imprese agricole in regime speciale è quello delle imprese miste e cioè che effettuano operazioni diverse da quelle cui spetta la detrazione in base alle percentuali di compensazione (articolo 34, comma 5, del Dpr 633/72). Si pensi alla cessione di beni non compresi nella tabella A (attrezzi usati, carne bovina o suina macellata, eccetera) oppure prodotti agricoli commercializzati senza alcun processo di manipolazione. In questo caso dall’Iva addebitata al cliente è detraibile quella assolta sugli acquisti ed inerente alla operazione diversa effettuata con esclusione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. In questo caso le fatture di acquisto devono essere registrate tempestivamente (entro il termine della dichiarazione Iva dell’anno di ricevimento della fattura), pena la perdita del diritto alla detrazione.

Le imprese agricole ancorché in regime speciale devono comunque vigilare che le fatture di acquisto vengano trasmesse dai propri fornitori entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione della operazione; se questo non avviene devono emettere la autofattura (articolo 6 del Dlgs 471/2017) e versare la relativa imposta senza il diritto alla detrazione in forza del regime speciale.

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