Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Imu 2014-2015, dalla Consulta un salvagente per le rettifiche

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di Gian Paolo Tosoni


La sentenza 17/2018 della Corte costituzionale dichiara la legittimità dell’articolo 1 del Dl 4/2015 che aveva regolato l’applicazione dell’Imu sui terreni agricoli e montani. La questione può avere riflessi soltanto per la attività di accertamento dell’imposta municipale sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015 in quanto con effetto dal 1° gennaio 2016 la medesima disposizione è stata abrogata dall’articolo 1, comma 13, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).

La disposizione introdotta dalla legge ritenuta ora perfettamente legittima riguardava una modifica in ordine alla applicazione dell’ imposta municipale sui terreni agricoli ed in particolare relativamente alla esenzione per i terreni montani. Nella fattispecie venivano in primo luogo esentati comunque i terreni montani, come in effetti lo sono tuttora, ma facendo riferimento a quelli ubicati nei comuni classificati totalmente montani inseriti nell’elenco predisposto dall’Istat. Vi era poi una ulteriore categoria di terreni classificati sempre dall’Istat come parzialmente montani ed in questo caso l’esenzione era riservata ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti (Iap) nella previdenza agricola; questa esenzione si applicava anche ai terreni posseduti dai coltivatori diretti ed Iap ancorché concessi in affitto a soggetti aventi la medesima qualifica professionale.
Inoltre per determinati terreni situati in comuni contenuti in un particolare elenco scattava una detrazione nella misura di 200 euro. La norma aveva inoltre un effetto retroattivo e si applicava anche per l’anno 2014.

La Regione Sardegna aveva posto la questione di legittimità costituzionale in ordine alla predetta normativa in quanto gran parte della superfice agricola sarda era interessata alle nuove modalità di definizione delle agevolazioni e secondo la Regione vi era un difetto di competenza legislativa. In particolare la Regione Sardegna lamentava che l’indicazione dei comuni agevolati avrebbe dovuto essere di competenza regionale. Ancora la Regione lamentava che l’imposizione fiscale prescindeva da criteri economico-reddituali e quindi risultava svincolata dalla capacita contributiva. Questa fattispecie è però tipica della imposizione locale.

La questione relativa agli elenchi Istat dei comuni montani aveva coinvolto anche il Tar del Lazio per vari ricorsi presentati da alcuni comuni. La Corte costituzionale afferma che l’imposta municipale è un tributo erariale in quanto istituita da una legge dello Stato. Quindi la norma censurata non interviene negli ambiti spettanti alle Regioni autonome. Secondo la Consulta anche la disciplina delle agevolazioni fiscali costituisce un potere ampiamente discrezionale del legislatore a maggior ragione quando la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l’ambito del beneficio. Quindi la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del Dl 4/2015.

La normativa è stata successivamente riformulata dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 208/2015. Relativamente ai terreni montani l’esenzione si applica ora come per il passato sulla base dell’elenco fornito con la circolare del ministero delle Finanze 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 141 di quell’anno. Inoltre i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti indipendentemente dalla loro ubicazione.

Corte costituzionale, sentenza 17 del 2 febbraio 2018

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