Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Irap sull’attività agricole connesse anche se occasionali

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di Gian Paolo Tosoni


Le attività agricole connesse non rientranti nel reddito agrario sono soggette a Irap ancorché abbiano carattere occasionale. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate nella risposta 23/2018 a un interpello ( clicca qui per consultarla ). La fattispecie riguardava una azienda agricola zootecnica che svolgeva l’attività di agriturismo e occasionalmente la prestazione di servizio di sgombero neve a favore del Comune.

In base al comma 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le attività agricole rientrano nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir sono escluse da Irap. Invece le altre attività civilisticamente agricole ma rientranti nel reddito di impresa (allevamenti con terreno insufficiente, agriturismo, eccetera) rimangono soggette alla imposta regionale.

Una prima questione esaminata nell’interpello ha riguardato l’applicazione dell’Irap relativamente alla attività occasionale di sgombero neve. La fattispecie poteva rientrare nella esenzione da Irap in forza del presupposto oggettivo di applicazione della predetta imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 446/1997 consistente nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata. L’Agenzia nella risposta tuttavia non la vede in questa ottica e considera l’ operazione rientrante nella attività di impresa forse perché comunque è sviluppata nell’ambito della impresa agricola. Tenuto conto che questa attività rientra nell’articolo 56 bis del Tuir relativo alle altre attività agricole produttrici di reddito di impresa secondo la Agenzia scatta la applicazione dell’Irap. La conclusione non è perfettamente condivisibile in quando se l’operazione è occasionale può essere dichiarata nei redditi diversi, ambito questo estraneo all’Irap.

Un’altra questione esaminata nell’interpello riguarda la applicazione della deduzione maggiorata di 13mila in presenza di una base imponibile Irap non superiore a 180.759,91 euro relativamente all’attività agrituristica.

Nella fattispecie l’Agenzia riconosce l’applicazione della deduzione costituita dall’importo base di 8mila euro più la maggiorazione di 5mila euro riservata quest’ultima alle persone fisiche e società di persone. Le attività agricole soggette a Irap, in quanto escluse dal reddito agrario, possono usufruire della deduzione maggiorata di 13mila euro dalla base imponibile Irap considerando soltanto l’ammontare del valore della produzione relativo alle sole operazioni soggette ad Irap.

Nel corso della risposta l’Agenzia ricorda anche le modalità di determinazione del valore della produzione delle attività extra reddito agrario. Per la attività agrituristica precisa che si possono adottare i dati contabili risultanti dalla contabilità separata in base all’articolo 36 dell’Iva. Tale contabilità non è obbligatoria se anche l’agricoltura opera in regime normale Iva, pur tuttavia in questi casi viene tenuta comunque una contabilità sezionale relativamente alla attività agrituristica ai fini delle imposte dirette.
Per la prestazione occasionale di sgombero neve, la risoluzione propone un complicato calcolo proporzionale sulla base dei ricavi volto ad escludere tutto il valore della produzione generato dalla attività agricola.

La risposta dell’Agenzia non considera una soluzione molto più semplice prevista dall’articolo 17, comma 2, del Dlgs 446/1997, in base al quale per i soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, il valore della produzione netta può essere determinato aumentando il reddito calcolato su base forfettaria delle retribuzioni per il personale dipendente e degli interessi passivi. Infatti per l’attività di sgombero neve ai fini delle imposte diretto, il reddito è pari ai corrispettivi registrati ai fini Iva moltiplicati per la percentuale del 25 per cento.

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