FISCO E AGRICOLTURA/L’attività di agriturismo non sfugge all’Irap
Le forme di turismo non “convenzionale” sono numerose in questi tempi; si tratta in particolare delle locazioni brevi, il turismo rurale, il bed & breakfast e room & breakfast. Tali forme non devono tuttavia essere confuse con l’agriturismo che rappresenta un percorso evolutivo della attività agricola.
L’articolo 2 della legge 96/2006 definisce “agrituristiche” le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
L’articolo 2, inoltre, contiene un elenco di attività che sono qualificate come agrituristiche quali, ad esempio, la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona e l’organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino. Anche l’ospitalità mediante l’alloggio in edifici rurali rientra in questa fattispecie.
Si segnala peraltro che, di recente, la Corte d’appello di Bologna ha emanato una interessante sentenza in materia (36/2018) affermando che rientra nell’attività agrituristica anche l’organizzazione di un matrimonio in quanto evento ricreativo.
La connessione con l’azienda agricola è dunque un requisito indispensabile al fine di qualificare l’agriturismo come attività connessa a quella agricola in base all’articolo 2135 del codice civile; non è invece sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo se non accompagnata dall’esercizio della attività agricola.
Le imprese agrituristiche sono iscritte in apposito elenco provinciale e l’operatore deve essere un soggetto qualificato che abbia frequentato un corso di formazione.
Sul piano fiscale l’attività di agriturismo non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 32 del Tuir, pertanto, non è produttiva di reddito agrario. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi dello speciale regime “forfetario” di cui all’articolo 5 della legge 413/1991, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.
In particolare, ai fini delle imposte è previsto un regime forfetario di determinazione del reddito in misura pari al 25% dei ricavi conseguiti; questo metodo è escluso per i soggetti Ires.
Ai fini Iva, l’imposta dovuta si calcola riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Si ricorda che l’attività di agriturismo, non essendo ricompresa tra quelle che rientrano nel reddito agrario, è soggetta al pagamento dell’Irap. Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 2016 non è più dovuta l’Irap per lo svolgimento delle attività agricole che rientrano potenzialmente nel reddito agrario. Tuttavia essendo l’agriturismo escluso, l’imposta regionale continua ad essere dovuta con aliquota ordinaria.
Sul punto è di recente tornata l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 23/2018 in cui ribadisce l’assoggettabilità ad Irap di questa attività.
L’agenzia delle Entrate recentemente è intervenuta anche con un altro chiarimento relativamente all’attività di agriturismo; con la risposta all’interpello 4/2018, ha chiarito che l’aliquota Iva del 10% prevista dal numero 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alle case di abitazioni non di lusso, si applica anche alle prestazioni di servizi aventi per oggetto la costruzione di un fabbricato che comprende, fra l’altro, appartamenti destinati all’attività agrituristica.