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FISCO E AGRICOLTURA/La compensazione Iva sul legno sale al 6 per cento

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di Gian Paolo Tosoni


Forte aumento delle percentuali di compensazione sul legno che passa dal 2 al 6 per cento. Lo prevede il Dm Economia del 27 agosto 2019 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 settembre scorso). L’aumento deriva dalla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, comma 662) la quale dispone che con apposito decreto interministeriale siano innalzate le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere, nei limite massimo di spesa per il bilancio dello Stato di un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il ministero ha previsto quindi l’aumento della percentuale di compensazione del 6% per i seguenti prodotti:
•legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura (numero 43 della tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/72);
•legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (numero 45 della tabella A, parte prima).

Il decreto non considera la voce 44 della tabella A, parte prima riguardante il «legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato». Non sarà semplice distinguere tra il legno semplicemente squadrato con percentuale di compensazione al 6% da quello rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato che rimane con la percentuale di compensazione del 2 per cento. Sembra una dimenticanza.

L’aumento dal 2% al 6% è significativo e comporterà per molti produttori di legname l’interesse ad abbandonare il regime ordinario Iva per rientrare nel regime speciale all’articolo 34 del Dpr 633/1972. Infatti la percentuale di compensazione rappresenta l’Iva che il produttore agricolo può trattenere a compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti che per la attività di silvicoltura non è molto onerosa. Il cambio di regime da ordinario a speciale comporta la rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19 bis-2, del decreto Iva, determinata con le percentuali di compensazione che dal 1 gennaio 2019 è divenuta del 6% e quindi in questo caso l’onere per il produttore agricolo che intende cambiare regime è elevato. L’Iva versata in occasione del cambio di regime verrà recuperata al momento della vendita del legname in quanto dall’imposta addebitata al cliente, il produttore agricolo recupererà l’imposta corrispondente alla percentuale di compensazione.

Per quanto riguarda la legna da ardere l’aliquota ordinaria Iva è del 10% e quindi in caso di vendita il produttore agricolo in regime speciale dovrà versare la differenza del 4%, Invece per la cessione del legno semplicemente squadrato la aliquota ordinaria è del 22% per cui il versamento dell’imposta sarà pari al 16 per cento.
Il decreto ministeriale prevede che le nuove percentuali di compensazione decorrono dal 1° gennaio 2019; pertanto i produttori di legname potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, relativamente alle cessioni comprese nelle liquidazioni periodiche Iva già effettuate, in sede di dichiarazione annuale.

Dm Economia 27 agosto 2019

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