FISCO E AGRICOLTURA/La determinazione forfettaria del reddito evita gli Isa
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dal 2018 sostituiscono studi di settore e parametri, sono stati predisposti anche per il settore agricolo. Ne faranno uso però soltanto le società agricole e le imprese che determinano il reddito in base alla differenza fra i ricavi e costi.
Gli Isa sono un nuovo strumento di collaborazione fra fisco e contribuente con l’intento di far emergere spontaneamente materia imponibile. Questi indicatori hanno lo scopo di verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e dei risultati conseguiti. Di per se non sono definiti uno strumento di accertamento ma premiale. Infatti se il reddito di impresa o di professione dichiarato raggiunge il grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 il contribuente ottiene alcuni benefici fiscali.
I benefici fiscali consistono nell’evitare il visto di conformità per compensazione e rimborsi Iva fino a 50mila euro, ovvero fino a 20mila euro per la compensazione di altre imposte; inoltre non si applica la disciplina sulle società di comodo e si riduce di almeno un anno il termine per l’accertamento.
Non sono ancora noti i punteggi che si devono raggiungere per usufruire dei predetti benefici. Invece la norma stabilisce con chiarezza che il contribuente può integrare in sede di dichiarazione dei redditi il proprio reddito di impresa o professionale per ottenere un punteggio piu’ alto; ad esempio se il software attribuisce cinque punti su dieci il contribuente può integrare il reddito portandosi a sette punti su dieci.
Per il settore agricolo sono stati emanati due indici e cioè l’Isa AAO1S per le coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali e l’Isa AAO2S per la produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi. La compilazione dei modelli è articolata e chiede informazioni relative al personale dipendente, numerosi altri dati per la revisione degli indici medesimi e poi i dati contabili che portano alla determinazione del reddito il cui risultato finale deve coincidere con il reddito dichiarato. Relativamente alle attività connesse è previsto un proprio Isa come ad esempio l’agriturismo, ma tali attività vengono richiamate anche nel quadro dell’agricoltura ai fini della revisione.
I produttori agricoli sono tuttavia in grandissima parte esclusi dagli Isa sia nel bene che nel male, ovvero sia ai fini premiali che per le attività di accertamento.
Infatti il decreto ministeriale 28 dicembre 2018 che contempla anche gli Isa per il settore agricolo, all’articolo 2, precisa che fra gli altri sono esonerati i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Altre perché la disposizione fa riferimento ai contribuenti minimi che applicano il redime forfetario. Quindi nel settore agricolo compilano i modelli Isa le società di persone e di capitali che esercitano una attività agricola e che non hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della legge n. 296/2006. Ancora compilano i modelli Isa i soggetti che svolgono le attività agricole non rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir (agriturismo, allevamento di animali eccedenti il limite di reddito agrario, attivita connesse, produzione di energia elettrica) che optano per la determinazione del reddito in base ai costi e ricavi. Questi soggetti se applicano i criteri di determinazione forfettaria del reddito (quadro RD), non compilano quindi i modelli Isa.
Le società per azioni operanti in agricoltura devono sempre compilare gli Isa in quanto sono escluse dal reddito agrario e dai criteri forfettari, ma si ricorda che per tutti scatta l’ esonero dagli Isa sei i ricavi risultano superiori ad euro 5.164.569.