Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Per le cessioni di bovini e suini compensazioni Iva inalterate

di Gian Paolo Tosoni

Finalmente è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 129 del 4 giugno 2019 il decreto ministeriale che fissa le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento ( clicca qui per consultarlo ) doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2019 anche al fine di consentire alle imprese agricolo di procedere con certezza nella predisposizione della liquidazione periodica, mensile o trimestrale.

Tuttavia avendo il decreto confermato le percentuali già in vigore per l’anno 2018 gli operatori hanno certamente predisposto le liquidazioni Iva utilizzando quelle dell’anno precedente e quindi non si è verificato alcun errore in quanto il decreto prevede che le percentuali decorrono dal 1 gennaio 2019; pertanto coprono anche le liquidazioni Iva dal mese di gennaio 2019 in poi.

Le percentuali di compensazione riportate nel decreto sono il 7,65% (in luogo del 7%) per le cessioni di bovini vivi ed il genere del bufalo e del 7,95% (anziché del 7,3%) per le cessioni di suini vivi. La aliquota Iva per la cessione di questi beni è stabilita nella misura del 10 per cento.

Il decreto è previsto dalla disposizione contenuta nel comma 506 dell’articolo 1, della legge 205/2017, che prevede per le annualità dal 2018 al 2020, l’aumento delle percentuali di compensazione nel settore zootecnico con un impegno di spesa massimo di 20 milioni di euro annui, a carico del bilancio dello stato. La predetta disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018 prevede l’emanazione di un decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole per ciascuno dei predetti anni entro il termine del 31 gennaio. Invece è arrivato nel mese di giugno.

Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972. Si formula l’esempio di un allevatore di bovini che abbia ceduto animali per 10mila euro addebitando Iva per 1.000 euro, versa all’erario 235 euro di imposta e ne detrae 765 euro. L’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile.

Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica Iva per le imprese agricole che dal 1° gennaio 2019 hanno cambiato regime Iva vuoi nel caso in cui abbiano optato per il regime normale Iva, sia qualora, dopo che sia trascorso il triennio, siano rientrate nel regime speciale Iva (articolo 19-bis 2, comma 3, del Dpr 633/72). Le predette percentuali si applicano sui prodotti agricoli in giacenza alla data del 1° gennaio sul loro valore normale. L’imposta risultante è detraibile nel primo caso mentre invece è dovuta qualora l’impresa agricola sia rientrata nel regime speciale.

Le percentuali di compensazione sono invece ininfluenti per le imprese agricole che continuano ad applicare il regime normale Iva.

La legge di Bilancio 2019 aveva previsto l’aumento della percentuale di compensazione per le cessioni di legname e legna da ardere (legge 145/2018, comma 662) attualmente prevista nella misura del 2%, ma la misura non è stata ancora fissata con apposito decreto ministeriale.

Dm Economia 29 marzo 2019

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