FISCO E AGRICOLTURA/Per Iap e coltivatori diretti versamenti di giugno con agevolazioni
I soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto possono contare su alcune agevolazioni in campo fiscale.
Un primo vantaggio riguarda l’Imu il cui versamento della prima rata per l’anno 2018 è previsto per il prossimo 18 giugno. A partire dal 2016, infatti, in base al disposto del comma 13 della legge 208/2015, Iap e coltivatori diretti non scontano l’Imu sui terreni agricoli da loro posseduti e condotti, indipendentemente dalla ubicazione degli stessi. Fino al 2015, potevano invece contare su una base imponibile ridotta (articolo 13, commi 5 e 8-bis del Dl 201/2011) rispetto agli altri contribuenti ma comunque versavano l’imposta. Attualmente, per i contribuenti anche privi della qualifica di Iap o coltivatore diretto è prevista l’esenzione da Imu per i terreni ubicati nei comuni montani di cui alla circolare 9/1993.
Inoltre, i terreni edificabili posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti sono considerati in ogni caso agricoli e quindi non soggetti ad Imu (mentre per gli altri contribuenti sono soggetti ad imposta).
In ordine all’esenzione Imu, l’Anci non riconosce il beneficio per i soggetti Iap diversi dalle persone fisiche mentre invece l’esenzione riconosciuta dal Mef (circolare 3/DF/2012).
Agevolazioni anche in materia di imposte dirette; per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti persone fisiche e i soci di società semplice, in possesso delle predette qualifiche, non pagano l’Irpef sui terreni da loro posseduti.
Ciò significa che, per questi soggetti, non è dovuta alcuna imposta per lo svolgimento di attività agricole che rientrano nel reddito agrario in quanto la tassazione per queste attività avviene in base alle risultanze catastali e non in base al bilancio.
Entro il prossimo 30 giugno, data di scadenza per il versamento del saldo Irpef 2017 e di primo acconto per il 2018, gli agricoltori Iap e coltivatori diretti verseranno imposte solo sugli altri redditi da loro eventualmente posseduti. Sono esclusi, invece, i soci di snc e sas anche qualora la società abbia optato per la tassazione catastale (comma 1093, Legge 296/2006).
L’esonero da imposizione, tuttavia, non corrisponde ad un esonero dichiarativo; gli agricoltori devono comunque compilare il modello Redditi Pf 2018 indicando il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni nel quadro RA ma questi non concorreranno a formare la base imponibile.
Tra le altre agevolazioni, si ricorda poi che Iap e coltivatori diretti possono acquistare terreni agricoli pagando esclusivamente l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e beneficiando della esenzione dall’imposta di bollo e della riduzione alla metà degli oneri notarili. L’agevolazione in questione è quella nota come Piccola proprietà contadina (Ppc), disciplinata dal Dl 194/2009.
Il legislatore è intervenuto in materia con i commi 906 e 907 della legge 208/2015 estendendo le agevolazioni fiscali previste per la Ppc ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (anche privi di qualifica) dell’imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatore diretto.