FISCO E AGRICOLTURA/Piccola proprietà contadina anche per le pertinenze fuori dal fondo
Le agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina per l’acquisto di terreni agricoli si estendono ai fabbricati pertinenziali al fondo, ancorché questi siano situati al di fuori del fondo stesso. Lo ha affermato la Ctp Reggio Emilia nella sentenza 178/2018 (presidente e relatore Marco Montanari), depositata lo scorso 21 settembre.
La fattispecie riguardava due contribuenti che acquistavano un fondo agricolo ed il relativo fabbricato ad esso asservito richiedendo le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Tale agevolazione, disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009 convertito con la legge 25/2010, consistono nella possibilità, riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
L’agevolazione, come previsto dalla norma, si applica con specifico riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso di «terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti». Secondo l’ufficio dell’agenzia delle Entrate l’agevolazione in questione spetterebbe solo qualora il fabbricato asservito al fondo insista sul terreno oggetto della compravendita e non invece nell’ipotesi in cui il fabbricato sia retrostante il terreno stesso, come nel caso oggetto della sentenza in esame. Tale affermazione trova conferma nella risoluzione 26/E/2015.
Per questo motivo, l’Agenzia notificava ai contribuenti un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
I giudici della Ctp reggiana, tuttavia, non hanno condiviso l’interpretazione formulata dall’amministrazione finanziaria in quanto la norma non assoggetta la fruizione dell’agevolazione al fatto che il fabbricato sia sovrastante il fondo ma solo che sia pertinenziale. Il vincolo di pertinenzialità poi era del tutto evidente, trattandosi di un fabbricato destinato al servizio del fondo, come precisato anche nell’atto di compravendita.Per questi motivi, la Commissione ha accolto il ricorso dei contribuenti ed annullano l’atto impugnato.
La conclusione dei giudici è a nostro avviso perfettamente condivisibile; il concetto di “pertinenza”, contenuto nell’articolo 817 del Codice civile, definisce tali le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Affinché si realizzi il vincolo pertinenziale è necessario quindi che sussistano, congiuntamente, due requisiti: uno soggettivo, consistente nella volontà manifestata dal proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale e uno oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.
Il bene, al fine di espletare la sua funzione accessoria, deve essere situato nei pressi del bene principale, tuttavia, non è richiesto che il fabbricato sia costruito sul medesimo terreno. Pertanto, nel caso in esame, la presenza del fabbricato adiacente al terreno, non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione. Il principio è perfettamente estendibile anche agli effetti dell’ Imu.