Controlli e liti

FISCO E AGRICOLTURA/Piccola proprietà contadina, certificato definitivo entro tre anni

di Gian Paolo Tosoni

I coltivatori diretti che hanno acquistato terreni invocando i benefici fiscali della piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e catastale dell’uno per cento) perdono l’agevolazione se non hanno consegnato all’agenzia delle Entrate il certificato definitivo entro il termine di tre anni. Lo stabilisce l’ ordinanza 28845/2017 della Cassazione .

La controversia era sorta per un trasferimento di un terreno agricolo avvenuto nel 2007 e quindi riguardava la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 25/2010. A quel tempo la normativa di riferimento era la legge 604/1954 la quale prevedeva che al momento in cui il coltivatore diretto acquistata il terreno poteva fornire una attestazione provvisoria in attesa del rilascio del certificato definitivo a cura dell’Ispettorato agrario. In questo caso il certificato definitivo doveva essere presentato all’agenzia delle Entrate entro tre anni dalla data del rogito. L’articolo 4 della legge dispone che in difetto sono dovute le normali imposte. Tale principio viene fatto proprio dalla Corte di Cassazione condannando il contribuente al pagamento delle imposte ordinarie sui trasferimenti che a quel tempo erano il 15% per l’imposta di registro e del 2% per l’imposta ipotecaria. La consegna del certificato definitivo entro il triennio a pena di decadenza ha generato molto contenzioso con esiti alterni anche se più recentemente ha prevalso la linea dura della perdita delle agevolazioni. L’anomalia derivava dal fatto che il certificato attestante la sussistenza dei requisiti non si riusciva a presentarlo in sede di rogito in quanto l’Ispettorato agrario lo rilasciava ad acquisto avvenuto anche al fine di constatare se la superficie del terreno era conforme alle necessità lavorative dell’acquirente. Questa circostanza comportava l’obbligo di presentare il certificato definitivo entro un triennio e spesso ci si dimenticava; ciò comportava una ingiusta perdita dei benefici in quanto generalmente l’acquirente possedeva la qualifica di coltivatore diretto già al momento dell’acquisto.

Per fortuna la nuova normativa in materia di benefici per l’acquisto del terreno introdotta con. Il Dl 194/2009, articolo 2, convertito nella legge 25/2010 non prevede più la presentazione di alcun certificato; prova ne è che gli uffici della Provincia competenti per il riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale non rilasciano alcuna certificazione. La norma prevede che l’acquirente sia iscritto nella relativa gestione previdenziale e tale circostanza viene evidenziata nel rogito di acquisto. Pertanto per i soggetti che sono in possesso delle richieste qualifiche professionali non servono attestazioni ma solo l’iscrizione Inps che indirettamente equivale a possesso della qualifica in quanto l’ente previdenziale iscrive i soggetti dopo che la provincia la ha riconosciuta. Particolare attenzione devono prestare i soggetti che al momento dell’acquisto del terreno non sono ancora in possesso della qualifica. In questo caso trasmettono la domanda di iscrizione negli elenchi di imprenditore agricolo professionale alla Provincia e chiedono l’iscrizione Inps; quindi possono acquistare il terreno con i benefici fiscali. Tali soggetti hanno tempo due anni (in alcune Regioni tre anni) per ottenere la qualifica definitiva, ma comunque non devono produrre alcuna certificazione all’agenzia delle Entrate se non a richiesta di quest’ultima.

Cassazione, ordinanza 28845/2017

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