FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: donazione, omesso versamento ritenute, indennità di clientela
Basta una controdichiarazione per provare la simulazione della donazione. Omesso versamento delle ritenute senza prova del futuro adempimento. Preclusione temporale per la notifica via Pec del ricorso introduttivo tributario. Indennità suppletiva di clientela deducibile fiscalmente per competenza e non per cassa. Sono alcuni dei temi della rassegna delle massime delle principali pronunce di Cassazione in materia tributaria e societaria depositate nella settimana dal 24 al 28 luglio.
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Basta una controdichiarazione per provare la simulazione della donazione
La prova della simulazione di un atto di donazione richiesta al donatario occulto può essere fornita anche attraverso una semplice “controdichiarazione”, ossia una scrittura privata sottoscritta dalle stesse parti della donazione che attesti l’intervenuta simulazione. Questo in quanto la mutazione dei patti originari previsti nell’atto di donazione presuppone un accordo modificativo del precedente mentre la “controdichiarazione”, per dispiegare gli effetti giuridici che le sono propri, non deve necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico e pur essendo destinata a restare segreta tra le parti, assume comunque valore di piena prova della simulazione. È pertanto valida la controdichiarazione sottoscritta dalla donataria di un immobile secondo cui la donazione è da intendersi a favore sia di lei sia di un terzo soggetto, i cui debiti avevano evitato che la donazione fosse stata esplicitamente fatta anche nei suoi confronti.
■ Cassazione, sentenza 18204/2017
Omesso versamento delle ritenute senza prova del futuro adempimento
La sostituzione della pena detentive brevi (nel limite dei sei mesi) con le relative pene pecuniarie corrispondente non deve tener conto delle condizioni economiche del soggetto condannato che potrebbe risultare insolvente al pagamento, perché tale istituto ha una finalità meramente rieducativa, è necessario parzialmente prescindere nella sua applicazione, dalle capacità economiche dell’imputato. E questo a differenza della sostituzione delle altre pene detentive, quali la semidetenzione (nel limite dei due anni) ovvero della libertà controllata (nel limite dell’anno) pene detentive non brevi. Spetta quindi la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria alla legale rappresentante di una Srl, poi fallita, e condannata nei gradi di merito per aver omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2009 per oltre 151mila euro perché ella non ha provato di poter ottemperare a tali obbligazioni patrimoniali.
■ Cassazione, sentenza 36636/2017
Preclusione temporale per la notifica via Pec del ricorso introduttivo tributario
Stop alla notifica del ricorso introduttivo tributario con le modalità della posta elettronica certificata (nel caso di specie, avvenuto l’8 gennaio 2013) da parte de procuratore delle parti in forza delle Legge 53 del 1994 e quindi lo stesso va considerato inesistente perché realizza una procedura sub-procedimentale difforme dal modello legale. In primo luogo, tale modalità di notifica non può applicarsi al processo tributario ante le Ctp e le Ctr a meno che non sia espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni, ma ciò è escluso da due norme (articolo 16-quater, comma 1, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179, relativamente al comma 3-bis dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che riguarda l’impugnazione dell’atto amministrativo tributario; articolo 16, comma 4, Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, che esclude l’applicazione del Regolamento circa l’utilizzo della posta elettronica al processo tributario). In secondo luogo, all’epoca della notifica degli atti processuali (8 gennaio 2013), l’uso della Pec era riservata agli sole comunicazioni delle Segreterie delle commissioni tributarie. In terzo luogo, l’attuale norma (articolo 16-bis, comma 3, del Dlgs 546/92, articolo 3, comma 3, del Dm 23 dicembre 2013, n. 163, ed articolo 16 del Dm 4 agosto 2015), le notifiche tramite Pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015, ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana.
■ Cassazione, sentenza 18321/2017
Indennità suppletiva di clientela deducibile fiscalmente per competenza e non per cassa
L’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio, anche se non più prevista, è sempre deducibile per competenza nella determinazione del reddito d’impresa per la mandante che ha continuato ad accantonarla distintamente rispetto all’indennità di risoluzione del mandato di agenzia. Intanto la riforma dell’articolo 1751 del codice civile ha superato il sistema previgente prevedendo un’unica indennità di cessazione del rapporto di agenzia in sostituzione delle due precedenti, l’indennità di risoluzione e l’indennità suppletiva di clientela. Poi, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella, la disciplina fiscale dell’articolo 70 del Tuir (ora articolo 105, comma 1), che già consentiva la deducibilità dell’indennità di cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, trova ora applicazione indistinta all’intera disciplina del fine rapporto dei mandati di agenzia.
■ Cassazione, sentenza 18474/2017
La cessione di un ripetitore tv da parte di un’emittente televisiva non è cessione di ramo d’azienda
L’assunzione di obblighi di trasmissione televisiva conseguenti alla vendita di un ripetitore da parte di un’emittente Tv non configura cessione di ramo d’azienda. Questo in quanto, oltre alla ridefinizione delle rispettive zone di influenza geografica tra società televisiva acquirente e società televisiva venditrice, il ripetitore non entra nel complesso organizzato dei beni dell’impresa produttrice dei programmi televisivi in quanto è funzionale alla sola trasmissione del segnale, consente il mantenimento dell’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’impianto oggetto di cessione e infine non permette il trasferimento dei titoli abilitativi necessari per l’esercizio dell’attività di produzione televisiva.
■ Cassazione, sentenza 18488/2017
Deducibilità fiscale per la controllata per il rilascio della lettera di patronage della controllante
Te le ragioni perché la controllata possa dedursi quanto pagato alla controllante per il rilascio della lettera di presentazione (patronage) al fine di farsi garantire le linee di credito accese. In primo luogo, la società garante è un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, anche se è titolare della maggioranza delle azioni di quest’ultima, le cui prestazioni commerciali a favore della società controllata sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato. In secondo luogo, l’autonomia patrimoniale delle società controllata e controllante esclude l’esistenza nell’ordinamento giuridico di una sorta di presunzione di gratuità che assiste le concessioni di garanzia prestate dalla capogruppo a favore delle proprie controllate. Anzi, sono conformi all’interesse dello stesso gruppo societario le prestazioni commerciali da società controllante a società controllate rientranti nell’ambito degli ordinari e consuetudinari rapporti. In terzo luogo, la prestazione di garanzia nell’ambito dei gruppi societari può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria e fallimentare qualora essa configuri un atto a titolo gratuito che abbia causato un depauperamento del patrimonio della società garante e ciò conferma indirettamente e pienamente le argomentazioni dianzi esposte.
■ Cassazione, sentenza 18815/2017
SOCIETÀ E BILANCI
Per il reato di bancarotta nessuna causa di non punibilità per avere agito in stato di necessità
Il consapevole pagamento di somme a titolo di debiti usurari da parte dell’amministratore di una società non integra ex se la bancarotta in quanto non è sorretto dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle obbligazioni originariamente contratte e se pure è stato commesso attraverso la distrazione dei beni dell’impresa per destinarli ai creditori che praticano interessi usurari, non gode della causa di non punibilità rappresentata dall’aver agito in stato di necessità. Questo in quanto in capo all’imprenditore non ricorre, in tal caso, né il requisito del generarsi del pericolo per cause indipendenti dalla sua volontà e neppure quello della sua inevitabilità.
■ Cassazione, sentenza 37223/2017
Il credito dell’agente di commercio per l’indennità suppletiva di clientela nel fallimento è ammesso al chirografo
L’indennità suppletiva di clientela riconosciuta agli agenti di commercio, pur avendo come base di calcolo il totale complessivo delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto d’agenzia, non può essere ammessa al passivo del fallimento in via privilegiata. Questo in quanto non è riconducibile ai crediti di lavoro subordinato, destinati a soddisfare esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia e non ha neppure funzione risarcitoria ma si configura piuttosto come un’indennità volta a tenere indenne l’agente di commercio nel momento della perdita della clientela procurata al preponente attraverso il proprio lavoro.
■ Cassazione, sentenza 18692/2017
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