FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: false fatture, notifiche, regime del margine
È “cessione di denaro” fuori campo Iva il premio fatturato dal centro media. Domanda riconvenzionale preclusa nel processo tributario. Notificazione “impersonale” e “collettiva” valida agli eredi se non c’è stata comunicazione e comunque entro trenta giorni dal decesso. Procedure esecutive con tassazione col criterio “prezzo valore” anche dopo l’assegnazione dei beni alle persone fisiche. Regime del margine usufruibile solo se il rivenditore ha agito in buona fede e con la massima diligenza. L’appartenenza allo stesso gruppo sia della società emittente sia della società utilizzatrice non salva l’amministratore dal reato di emissione di fatture fittizie. Competente il Tribunale Fallimentare a decidere sul riconoscimento del credito del lavoratore con contenzioso precedentemente instaurato dinanzi il Giudice del Lavoro. Revocabile l’atto compiuto dal socio accomandante della Sas poi fallita se il terzo dimostra che la sua conoscenza dello stato di insolvenza e la qualità di socio illimitatamente responsabile. Sempre imputabile per bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore fallito anche se si è affidato ad un esperto contabile. Sono questi i temi delle massime delle principali sentenze in ambito tributario e societario della Cassazione dal 12 al 16 marzo 2018.
È «cessione di denaro» fuori campo Iva il premio fatturato dal centro media
Non è corrispettivo il premio fatturato dal centro media che ricerca gli inserzionisti alla società la quale a sua volta fattura agli stessi inserzionisti gli spazi pubblicitari trattandosi di contratto atipico non sinallagmatico che neppure in conseguenza dell’avveramento dell’evento si trasforma in un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso. Essendo allora cessione di denaro, esso non rientra nel campo Iva, e va considerata indetraibile l’imposta eventualmente addebitata in fattura.
• Cassazione, ordinanza 5721/2018
Domanda riconvenzionale preclusa nel processo tributario
Il contribuente che nel redigere la dichiarazione indica un imponibile superiore a quello effettivo senza procedere al pagamento della maggiore imposta può, in sede giudiziale, opporre l’errore di fatto o di diritto. Per contro, se l’ha pagata in tutto o in parte, deve chiederne il rimborso nel rispetto di tempi e modi previsti senza potere opporre in giudizio il credito vantato per il pagamento indebito. Intanto l’indagine sul rapporto tributario è limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l’atto stesso. Poi la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale è strutturalmente incompatibile con il processo tributario, ancorché il diritto al rimborso invocato dal contribuente si riferisca al medesimo rapporto tributario.
• Cassazione, sentenza 5728/2018
Gli atti impostivi vanno notificati agli eredi
Gli atti impositivi vanno notificati “personalmente” ed “individualmente” agli eredi se questi hanno comunicato il decesso. Diversamente vanno comunicati “impersonalmente” e “collettivamente” a tutti gli eredi se non c’è stata questa comunicazione, purché sia rispettato il termine dei trenta giorni dal decesso.
• Cassazione, ordinanza 5746/2018
Procedure esecutive con tassazione col criterio «prezzo valore»
I contribuenti persone fisiche che acquisiscono la proprietà di un immobile attraverso procedure esecutive diventano proprietari al momento del passaggio in giudicato della sentenza che dispone l’assegnazione e possono rendere la dichiarazione di avvalersi del criterio del prezzo-valore fintantoché l’Amministrazione non notifica loro gli atti per l’accertamento del valore da parte dell’Amministrazione. Questo in quanto la dichiarazione di volersi avvalere del criterio prezzo-valore, se non coincide con il momento in cui viene ceduto l’immobile, può essere resa dal contribuente in un momento successivo.
• Cassazione, ordinanza 5751/2018
Regime del margine usufruibile se il rivenditore ha agito in buona fede
Al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione sull’applicazione del regime del margine il soggetto rivenditore dei beni usati deve provare che al momento del loro acquisto ha agito in buona fede e con la massima diligenza. Questo in quanto il regime del margine costituisce ai fini IVA un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale e pertanto spetta al rivenditore dimostrare, ancorché in via presuntiva, che l’IVA è stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione.
• Cassazione, ordinanza 5978/2018
Reato di fatture fittizie anche tra società di uno stesso gruppo
Sussiste il dolo specifico nella condotta del soggetto che, quale amministratore di una società che emette fatture per operazioni inesistenti per consentire ad altra società utilizzatrice facente parte del medesimo gruppo societario (con opzione fiscale per il Consolidato Nazionale Mondiale: CNM) di cui è ugualmente amministratore di evadere di evadere le imposte. Questo in quanto non rileva ai fini penali che attraverso la dichiarazione fiscale unica CNM rientrino tutte gli utili e tutte le perdite delle varie società del gruppo poiché in capo alla società utilizzatrice il momento consumativo del reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fiscale particolare rientrante nel consolidamento mentre per la società emittente il momento consumativo si perfeziona con l’emissione dei documenti ideologicamente falsi.
• Cassazione, sentenza 11034/2018
Competente il Tribunale Fallimentare per il lavoratore della società fallita
In caso di fallimento del datore di lavoro, la domanda del lavoratore, per il riconoscimento del proprio credito e del relativo grado di prelazione, deve proporsi attraverso l’insinuazione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare anziché al Giudice del lavoro perché l’accertamento compiuto dal Tribunale fallimentare è l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo. Il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa infatti venir meno la competenza del Giudice del lavoro per la causa già in corso nel caso in cui il lavoratore abbia precedentemente agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento.
• Cassazione, ordinanza 5560/2018
Revocabile l’atto compiuto dal socio accomandante della Sas poi fallita
Per richiedere la revocatoria fallimentare dell’atto compiuto dal socio accomandante di una sas il terzo convenuto, in caso di atti dispositivi o solutori normali, non è tenuto a provare la consapevolezza dell’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile. Questo in quanto egli deve unicamente dimostrare in capo a costui la conoscenza dello stato d’insolvenza della società e del venir meno della sua qualità di socio limitatamente responsabile, facilmente desumibile dalle clausole statutarie che gli conferiscono specifici poteri.
• Cassazione, ordinanza 5564/2018
L’esperto contabile non evita all’imprenditore la bancarotta fraudolenta
Non costituisce esimente per l’imprenditore imputato di bancarotta fraudolenta documentale quella di avere confidato nella competenza professionale di un esperto contabile e di non averne potuto controllare l’operato a cagione della propria ignoranza in materia. Questo in quanto la colpa dell’imprenditore sussiste anche quando costui affida a soggetti esperti la tenuta delle scritture e dei libri contabili, essendo egli congiuntamente responsabile per “culpa in eligendo” laddove non ottemperi all’oculata scelta del professionista incaricato e altresì per “culpa in vigilando” laddove non provveda poi a controllarne adeguatamente l’operato.
• Cassazione, sentenza 11053/2018
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