FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: notifica della cartella, omesso versamento Iva, indagini finanziarie
Atto impositivo nullo se firmato attraverso una delega impersonale. In caso di irreperibilità relativa la notifica della cartella senza la spedizione della raccomandata informativa preclude la successiva iscrizione ipotecaria. Nessuna motivazione delle ragioni che rendono necessaria l’autorizzazione per le indagini bancarie. In caso di omesso versamento di Iva risultante da dichiarazione è irrilevante il mancato ricevimento dell’avviso bonario. Il creditore ipotecario mantiene il privilegio anche se il bene immobile non è nel patrimonio del fallito. Sono alcuni dei temi della rassegna delle massime delle principali pronunce di Cassazione in materia tributaria e societaria depositate nella settimana dal 10 al 14 luglio.
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Stop all’avviso msottoscritto con delega impersonale
In tema di accertamento tributario la delega di firma o funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato perché è illegittimo un ordine di servizio in bianco, che si limita ad indicare la sola qualifica professionale del delegato, perché non consente al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al soggetto sottoscrittore. Il giudice tributario (nel caso di specie, la Ctp) il quale non può ordinare il deposito della delega all’Agenzia, perché, in caso di contestazione, incombe alla stessa Agenzia il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso all’Amministrazione e la distribuzione della prova non può subire nuove eccezioni. Pertanto la presenza di un ordine in bianco e/o il mancato assolvimento diretto del deposito della corretta delega da parte dell’Amministrazione comporta la nullità della stessa e quindi l’annullamento dell’atto impositivo.
■ Cassazione, sentenza 17196/2017
L’incostituzionalità «pesa» anche sui rapporti esaurita per le notifiche
La sentenza 258/2012 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale le modalità di notificazione della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione dell’originario terzo comma dell’articolo 26 del Dpr 602/73 in cui stabilisce che «la notificazione della cartella di pagamento previsto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Dpr 600» anziché «nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario». La mancata impugnazione nei successivi sessanta giorni dalla notifica della cartella ad un soggetto iscritto all’Aire (Anagrafe dei residenti all’estero) quando la norma non era ancora stata dichiarata incostituzionale non esaurisce il rapporto tributario se tale censura di incostituzionalità viene eccepita incidentalmente nell’impugnazione del successivo atto derivato. Pertanto va dichiarata illegittima l’iscrizione ipotecaria che poggia su due cartelle notificate (14 luglio 2010) quando ancora vigeva la norma dichiarata soltanto dopo incostituzionale (22 novembre 2012) secondo cui per il perfezionamento della notifica devono essere effettuati tutti gli adempimenti prescritti previsti per i casi di irreperibilità relativa, ivi incluso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.
■ Cassazione, sentenza 17197/2017
No al bonus sulle aree svantaggiate per l’adeguamento igienico - sanitario
Bisogna possedere un doppio requisito per poter beneficiare del credito d’imposta per le aree svantaggiate relativamente agli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza grazie ad un contratto di locazione o di comodato. Il requisito oggettivo, cioè che le opere devono avere una propria individualità ed autonoma funzionalità, cioè al termine del periodo di locazione o di comodato possono essere rimossa dall’utilizzatore ed avere impiego a prescindere dal bene a cui accedono, dovendosi escludere quelle opere non separabili dal bene altrui. Il requisito soggettivo, cioè che tali beni devono essere iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, a differenza degli altri che vanno iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Pertanto non possono godere dell’agevolazione fiscale le opere di ristrutturazione per l’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria perché pur essendo funzionali alla creazione di un complesso aziendale, non hanno una loro individualità ed autonomia funzionale, così da poter essere rimosse al termine della locazione ed essere così poi impiegate a prescindere dal bene a cui accedono.
■ Cassazione, sentenza 17242/2017
Omesso versamento Iva, irrilevante il mancato ricevimento dell’avviso bonario
Il mancato versamento dell’Iva a debito risultante dalla dichiarazione non obbliga l’amministrazione, prima della notifica del ruolo, alla preventiva comunicazione dell’avviso bonario. Questo in quanto la previsione dell’invio dell’avviso bonario finalizzata alla riduzioni delle sanzioni al 60% dell’importo non versato è stata implicitamente caducata dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, che avendo ridotto indistintamente le sanzioni dal 100% al 30% dell’importo non versato, ha implicitamente fatto venir meno l’interesse del contribuente alla preventiva comunicazione dell’avviso bonario.
■ Cassazione, sentenza 17313/2017
Autorizzazione al le indagini bancarie senza obbligo di motivazione e allegazione all’accertamento
L'autorizzazione rilasciata dal Comandante di zona della Guardia di Finanza e dal Direttore regionale delle Entrate, non deve essere motivata, a prescindere dal nomen iuris. Intanto la normativa non richiede l’indicazione dei motivi, a differenza di quanto viene invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari. Poi essa esplica una funzione meramente organizzativa, incidente nei rapporti tra le varie articolazioni degli Uffici. Infine è atto meramente preparatorio che si inserisce nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento così da escluderlo dalla categoria degli atti rientranti nello Statuto del Contribuente. Tale autorizzazione non deve nemmeno essere allegata all’accertamento. Intanto perché non va motivata, per quanto dianzi scritto. Poi perché è solo la materiale mancanza di tale autorizzazione che comporta l’illegittimità dell’accertamento. Infine tale mancanza deve produrre un concreto pregiudizio per il contribuente.
■ Cassazione, sentenza 17457/2017
SOCIETÀ E BILANCI
Il creditore ipotecario mantiene il privilegio anche se il bene immobile non è nel patrimonio del fallito
Nella procedura fallimentare il privilegio ipotecario può essere riconosciuto al creditore anche se il bene immobile su cui insiste il gravame non sia momentaneamente presente, al momento dell’insinuazione, nel patrimonio del fallito. Questo in quanto non si può escludere la sua successiva acquisizione all’attivo fallimentare essendo sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione.
■ Cassazione, sentenza 17329/2017
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