FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: redditometro, doppie imposizioni, ammissione al passivo
Solo se irremovibile il kit necessario per omologare il veicolo ad uso ufficio non fa perdere le agevolazioni fiscali. Nel redditometro soltanto i pagamenti effettivi anziché virtuali sono incrementi patrimoniali. No al credito d’imposta per la società madre francese che riceve dividendi esenti da imposizione. Basta la dichiarazione di conformità all’originale degli estratti di ruolo per ammettere il concessionario al passivo del fallimento. Sono i temi della rassegna delle massime delle principali pronunce di Cassazione in materia tributaria e societaria depositate nella settimana dal 9 al 13 ottobre.
REDDITO D’IMPRESA
Solo se irremovibile il kit necessario per omologare il veicolo a uso ufficio non fa perdere le agevolazioni fiscali
Per i veicoli speciali immatricolati ad uso ufficio l’impresa mantiene il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dei costi solo se, oltre a destinarli prevalentemente al trasporto proprio, questi sono muniti di speciali attrezzature permanenti. Questo in quanto, per il godimento delle agevolazioni fiscali, la norma attribuisce rilevanza all’inamovibilità del kit di attrezzature montate per il conseguimento dell’omologazione ad uso ufficio del veicolo.
• Cassazione, ordinanza 23362/2017
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Nel redditometro solo i pagamenti effettivi anziché virtuali sono incrementi patrimoniali
AI fini del redditometro solo l’effettivo esborso monetario per incremento patrimoniale e non anche il mero impegno di spesa può costituire presunzione di sussistenza del reddito sintetico. Questo in quanto, ai fini della prova degli incrementi patrimoniali che costituisce effettiva ed attuale dimostrazione di capacità economica, l’accertamento deve sempre basarsi sulla diretta dimostrazione, risultante da un atto formale, dell’effettiva erogazione della spesa e se il pagamento del prezzo non è avvenuto, l’impegno all’acquisto non è in grado, ex se, di fare emergere una reale disponibilità economica.
• Cassazione, ordinanza 23348/2017
No al credito d’imposta per la società madre francese che riceve dividendi esenti da imposizione
La società «madre» francese che riceve dalla «figlia» italiana, in base alla direttiva 90/435/Cee, dividendi esenti da tassazione non ha diritto al credito di imposta previsto dalla Convenzione Italia-Francia e il fatto che la disciplina comunitaria non abbia determinato il superamento di quella stabilita dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non impedisce che i rispettivi benefici riguardanti la tassazione in ambito comunitario delle società madre-figlia siano cumulabili. Questo in quanto la sommatoria della detassazione e del credito eccede la finalità di evitare la doppia imposizione generando una doppia non imposizione, che si traduce nel conseguimento di un indebito credito d’imposta figurativo.
• Cassazione, sentenza 23792/2017
SOCIETÀ E BILANCI
La restituzione dell’azienda alla fallita porta con sé anche i debiti maturati in capo alla società che l’ha concessa in affitto
Il corrispettivo maturato da una società appaltatrice attraverso l’esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato con una società appaltante affittuaria dell’azienda di proprietà di un’altra società poi fallita è sempre ammesso al passivo dopo la retrocessione dell’azienda al fallimento a motivo del recesso del curatore dal contratto di affitto d’azienda. Questo in quanto, anche se il debito è stato contratto dall’affittuaria, la disciplina del subentro dell’azienda nei contratti stipulati dall’azienda stessa per il suo funzionamento trova applicazione analogica al momento della restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente e impone la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell’affittuario.
• Cassazione, sentenza 23581/2017
Basta la dichiarazione di conformità all’originale degli estratti di ruolo per ammettere il concessionario al passivo del fallimento
Il cncessionario della riscossione può richiedere l’ammissione al passivo del fallimento di una società contribuente allegando all’istanza gli estratti di ruolo non autenticati. Questo in quanto, affinché gli estratti di ruolo risultino validi ai fini probatori, è sufficiente che siano corredati dalla dichiarazione di conformità all’originale alla quale il concessionario, in qualità di depositario del ruolo ricevuto dall’ente impositore, è sempre legittimato al rilascio.
• Cassazione, ordinanza 23576/2017
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