FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: spese di pubblicità, Iva e bancarotta
I diversi obiettivi imprenditoriali anche strategici differenziano le spese di rappresentanza de quelle di pubblicità. Sono spese di pubblicità quelle sostenute dalle industrie farmaceutiche per le riunioni di presentazione alla classe medica di nuovi farmaci. Non è violazione meramente formale l’inadempimento all’obbligo di versare l’Iva oltre i limiti del plafond. Non è violazione meramente formale l’inadempimento all’obbligo di versare l’Iva oltre i limiti del plafond. Accertamenti “a tavolino” con contraddittorio obbligatorio ma solo per i tributi armonizzati. Acquisto del terreno agricolo da parte dello Iap anche col solo certificato provvisorio purché regolarizzato entro tre anni. Rischio bancarotta documentale per l’imprenditore della società che non vigila sul proprio “contabile”. Sono questi i temi della rassegna delle massime relative alle principali pronunce in materia tributaria della Cassazione depositate nella settimana dal 4 al 7 dicembre.
Pubblicità e rappresentanza si distinguono dagli obiettivi
Il criterio distintivo ai fini fiscali fra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità è rappresentato dalla diversità, anche strategica, degli obiettivi perseguiti dall'impresa utilizzatrice. Le prime infatti sono affrontate per aumentare il prestigio e l'immagine dell'impresa ed accrescerne le possibilità di sviluppo mentre le secondo sono erogate per iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o più in generale dell'attività svolta.
• Cassazione, ordinanza 28690/2017
Le riunioni di presentazione di nuovi farmaci ai medici sono pubblicità
Per le industrie farmaceutiche le spese sostenute per rendere noto un farmaco presso la classe medica anche attraverso riunioni o incontri di breve durata e con un ristretto numero di specialisti costituiscono spese di pubblicità. Ciò perché il consumo del farmaco non è mai regolato dal criterio del piacere ma unicamente dall'utilità, mediata dalla classe medica, che è destinataria di una forma particolare di pubblicità che mira non già a reclamizzare il prodotto bensì a renderla edotta delle sue utilità.
• Cassazione, ordinanza 28695/2017
È una violazione sostanziale non versare l’Iva oltre i limiti del plafond
L’inadempimento all’obbligo di versare l’Iva oltre i limiti del plafond in conseguenza dell’erronea registrazione di fatture per operazioni attive effettuate in esenzione nell’anno precedente non è violazione meramente formale. In tal caso infatti non vengono congiuntamente rispettate le due condizioni richieste per l’esimente nell’irrogazione della sanzione cioè che deve essere arrecare pregiudizio all’esercizio delle operazioni di controllo e non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
• Cassazione, ordinanza 28709/2017
Accertamenti «a tavolino» con contraddittorio per i tributi armonizzati
La violazione da parte dell’Amministrazione all’obbligo di contraddittorio endo-procedimentale non necessariamente comporta l’invalidità dell’atto impositivo così formato. Intanto deve essere il contribuente in sede processuale, senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa, ad enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede istruttoria. Poi siffatto obbligo sussiste, anche nel caso di accertamento “a tavolino”, unicamente per i soli tributi “armonizzati” mentre per gli altri può valere solo se normativamente prescritto.
• Cassazione, ordinanza 28858/2017
Lo Iap può acquistare il terreno agricolo ma serve il certificato definitivo entro tre anni
Il contribuente che al momento dell’acquisto del terreno intende far valere le agevolazioni previste per l’imprenditore agricolo professionale (Iap) a piccola proprietà contadina, ancorché non ancora in possesso dei requisiti, deve presentare entro tre anni il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale. Questo in quanto, diversamente, decadrebbe dall’agevolazione fruita al momento dell’acquisto e si renderebbero applicabili le imposte di registro ed ipotecarie in misura ordinaria.
• Cassazione, ordinanza 28845/2017
L’imprenditore che non vigila sul contabile rischia la bancarotta documentale
L’impiego presso la società poi fallita di un responsabile amministrativo non costituisce esimente per l’amministratore di diritto in caso di imputazione per il reato di bancarotta documentale. Questo in quanto incombe sempre sull’imprenditore che affida la tenuta della scritture contabili a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, ivi compresi i liberi professionisti, l’obbligo di vigilare e controllare le attività da questi svolte e siffatta presunzione è superabile soltanto con una rigorosa prova contraria.
• Cassazione, sentenza 54692/2017
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