FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: Tari, ritenute e versamenti tardivi
Le regole della Tarsu per i rifiuti speciali per la non tassazione dei locali dell’opificio valgono anche per Tari. L’impossibilità di compensare le ritenute applicate sui dividendi erogati dalla società italiana negli anni dal 2004 al 2007 non preclude il rimborso. Le remunerazioni dei finanziamenti infruttiferi madre/figlia vanno fiscalmente comparate ad analoghe operazioni intercorse tra imprese operanti in condizioni di libera concorrenza. Cumulo giuridico anziché materiale nell’irrogare la sanzione all’intermediario telematico per il tardivo invio di più “files” telematici. Versamenti tributari tardivi od omessi con irrogazione delle sanzioni senza applicazione dell’istituto della continuazione trattandosi di tributi già autoliquidati. L’indirizzo pec ancora attivo nonostante la cancellazione della società debitrice dal registro imprese consente al creditore la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Sono i temi della rassegna delle massime relative alle principali sentenze in materia societaria e tributaria della Cassazione depositate nella settimana dal 13 al 17 novembre.
Assimilabili agli urbani i rifiuti dell’opificio slegati dal ciclo di lavorazione
Analogamente a quanto è successo per la Tarsu, ai fini della determinazione della Tari i residui prodotti in un deposito o magazzino non sono riferibili al ciclo di lavorazione e pertanto sono rifiuti assimilati agli urbani. Ciò perché l’esenzione e/o riduzione delle superfici tassabili è limitata a quella sola parte di esse dove insiste l’opificio, ossia nei soli locali dove possono formarsi rifiuti speciali per le speciali caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, Cassazione, sentenza 26637-2017
Nella lottizzazione dei terreni la plusvalenza, calcolandosi con il principio di cassa, fa escludere il valore del “cambio merce”.
Ai fini del conteggio della plusvalenza assoggettabile a tassazione con riferimento alla lottizzazione dei terreni, non rileva la differenza tra valore dato al suolo ceduto e il valore attribuito ai beni ottenuti in cambio. Ciò perché siffatte plusvalenze sono sempre costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di altro ogni costo inerente al bene medesimo.
• Cassazione, sentenza 26653/2017
La ritenuta sui dividendi 2004-2007 di società Ue è rimborsabile
Per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007 le società o gli enti residenti negli stati Ue hanno diritto, nel rispetto dei presupposti di diritto accertati dal giudice di merito, al rimborso della ritenuta subita sui dividendi percepiti da società residenti in Italia quando non abbiano potuto compensare tale ritenuta nel paese Ue di residenza per mancata o insufficiente tassazione del dividendo. Ciò perché la preclusione alla compensazione della ritenuta sussiste, ai fini del riconoscimento del credito a rimborso, anche se la società, nel periodo d’imposta considerato, non abbia versato nel paese UE di residenza imposte sui dividendi percepiti in Italia a motivo della chiusura in perdita dell’esercizio sociale.
• Cassazione, sentenza 26656/2017
Il fisco sulle remunerazioni dei finanziamenti infruttiferi madre/figlia
La remunerazione dei finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllanti/controllate, senza che siano alterati gli equilibri civilistici fra i rispettivi contraenti, deve sempre essere giustificabile ai fini fiscali perché i rapporti tra società controllanti/controllate, delle quali una non residente nel territorio dello Stato, devono essere riconducibili ad analoghe operazioni intercorse tra imprese indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
• Cassazione, sentenza 27018/2017
Cumulo giuridico e non materiale all’intermediario per il tardivo invio di files
In forza del principio del favor rei, nell’irrogare le sanzioni per la tardiva trasmissione telematica di plurimi “files” contenenti le dichiarazioni fiscali ad opera dell’intermediario, si applica il “principio del “cumulo giuridico” anziché quello del “cumulo materiale”.
• Cassazione, sentenza 27059/2017
Versamenti tributari tardivi senza la «continuazione» se già autoliquidati
Il principio sanzionatorio della continuazione giuridica applicabile alle violazioni tributarie si applica solo alle violazioni riguardanti la determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo e non anche alle violazioni riguardanti il tardivo od omesso versamento dell’imposta. Ciò perché il tardivo o l’omesso pagamento del tributo rappresenta ai fini sanzionatori una violazione di un tributo già liquidato dallo stesso contribuente e quindi non più accertabile o liquidabile dall’Amministrazione così da poter eventualmente fruire della riduzione derivante dall’applicazione dell’istituto della continuazione.
• Cassazione, sentenza 27068/2017
Il creditore può notificare il ricorso alla pec attiva della società cancellata
È valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento eseguita a mezzo della posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo di posta elettronica della società cancellata dal registro imprese e la ricevuta di avvenuta consegna (Rac) fino a prova contraria dimostra che il messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore e/o che è entrato nella sua sfera di sua conoscibilità. Ciò perché in ambito concorsuale la società cancellata non perde la propria legittimazione processuale e nei suoi confronti non opera la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Pertanto la disattivazione dell’indirizzo Pec non costituisce effetto automatico dell’avvenuta cancellazione dal registro imprese, ma necessita di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della Pec.
• Cassazione, sentenza 26930/2017
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