Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: avviso di liquidazione, antieconomicità, studi di settore

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Niente ruolo senza prova della sottoscrizione dell’adesione. Avviso di liquidazione senza estensione dei termini per il ricorso. Attività finanziarie estere da dichiarare solo dopo l’entrata in vigore dell’obbligo. Contestabile in giudizio la presunta antieconomicità per la vendita di orologi. Il richiamo in motivazione obbliga ad allegare le note metodologiche degli studi di settore. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

Niente ruolo senza prova della sottoscrizione dell’adesione
È illegittimo il ruolo e la derivata cartella fondato sul mancato perfezionamento dell’accordo di adesione tra Amministrazione e contribuente per intervenuta decadenza della rateazione se nel giudizio tributario instaurato manca la prova del relativo atto sottoscritto. Poiché non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore, il contribuente può evocare in giudizio solo il primo anche per contestare vizi commessi dall’Amministrazione. E grava sul concessionario poi, se non vuole rispondere dell’esito della lite, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore. La pretesa tributaria è poi illegittima se in giudizio non vi viene fornita la prova dell’esistenza dell’atto di adesione posto a base della pretesa erariale dalla quale si evince il mancato rispetto del pagamento delle rate convenute.
Nel caso esaminato, il contribuente contrasta il ruolo basato su un accordo di adesione poi venuto meno per decadenza della rateazione delle somme affermando di non aver mai stipulato alcun accordo con l’amministrazione.
Ctp Agrigento, sentenza 1463/1/2017

Avviso di liquidazione senza estensione dei termini per il ricorso
Il contribuente destinatario di un avviso di liquidazione non può accedere all’istituto di accertamento con adesione così come previsto per l’avviso di rettifica e di liquidazione e quindi beneficiare dell’ulteriore termine di novanta giorni per presentare il ricorso introduttivo. Questo perché tale istituto è riservato esclusivamente alle attività di accertamento «di valore», ossia avente ad oggetto le rettifiche dei valori, e non anche alla liquidazione di tributi, che derivano da dati dichiarati dallo stesso contribuente. Pertanto va dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di liquidazione presentato sull’erroneo presupposto di poter godere della sospensione dei termini per ulteriori novanta giorni.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione con avviso di liquidazione revoca le agevolazioni fiscali prima casa relativa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’anno 2013 per essere la superficie dell’immobile acquistato dal contribuente superiore ai 240 metri quadri. Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione sull’avviso di liquidazione in seguito impugnato oltre il termine di sessanta giorni.
Ctp Como, sentenza 225/4/2017

Attività finanziarie estere da dichiarare solo dopo l’entrata in vigore dell’obbligo
Il contribuente che dispone di attività finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata non deve dichiarare le attività estere riferite ai periodi di imposta in cui tale obbligo non era previsto, perché va correttamente interpretata la normativa che ha introdotto tale l’obbligo dichiarativo (articolo 12 del Dl 78/2009). Da una parte, va confermata la tesi del contribuente secondo cui la norma impone una nuova prova a carico del contribuente (in pratica, le attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata si presumono frutto di evasione se il contribuente non dimostra il contrario) e, quindi, la stessa può avere efficacia retroattiva dato il suo carattere sostanziale. D’altra parte, è rigettata la tesi dell’Amministrazione, secondo cui la norma ha carattere procedurale e quindi vale anche per i periodi d’imposta antecedenti la sua entrata in vigore (la norma è in vigore il 30 dicembre 2009), perché tale ratio è contraria sia ai principi statuiti dal terzo articolo dello Statuto del contribuente sia all’articolo 11 delle preleggi in base alla quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha efficacia retroattiva. Pertanto, è illegittimo l’accertamento con il quale l’Amministrazione contesta al contribuente, titolare di attività finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata, l’omessa dichiarazione di tali redditi relativi al periodo di imposta 2007.
Nella fattispecie, il contribuente era detentore, nel 2007, di attività estere avente valore di oltre 2mila e 500 euro non dichiarati; l’erario recupera imposta e sanzioni per complessivi 361,85 euro.
Ctp Pavia, sentenza 222/3/2017

Contestabile in giudizio la presunta antieconomicità per la vendita di orologi
È illegittimo l’accertamento erariale fondato sulla antieconomicità della gestione aziendale se in giudizio il contribuente dimostra il contrario. Nello specifico, non può essere qualificata antieconomica l’attività di compravendita di orologi se risulta che:
a) la contribuente ha chiuso gli esercizi sottoposti a verifica dai militari della Guardia di Finanza realizzando degli utili;
b) il fatturato degli ultimi tre esercizi risulta sempre incrementato;
c) la percentuale di ricarico pratica nell’esercizio oggetto di contestazione è la più alta praticata, ciò che ha permesso alla contribuente di incrementare le vendite;
d) le percentuali di sconto più alte vengono praticate soltanto a quei clienti che acquistano oltre il 57% della merce;
e) non c’è vendita sottocosto di orologi particolari e soggetti a riparazioni la quali hanno determinato un loro notevole deprezzamento così da metterli in vendita ad un prezzo decisamente basso sia perché richiesti da una ridotta percentuale di clientela sia per la necessità di fare cassa ed evitare immobilizzi di capitale;
f) gli orologi regolarmente fatturati ad una terza società non possono essere assimilati alla vendita fatta direttamente al legale rappresentante di tale società.
Nel caso esaminato, a seguito di verifica della Guardia di Finanza relativa ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, l’Amministrazione accerta per l’ultimo periodo di imposta maggiori ricavi per oltre quasi 1,3 milioni di euro nei confronti di una società esercente attività di compravendita di orologi.
Ctr Lombardia, sentenza 3487/14/2017

Il richiamo in motivazione obbliga ad allegare le note metodologiche degli studi di settore
È illegittimo l’accertamento fondato sulle risultanze dello studio di settore se le note tecniche e metodologiche – ossia i prospetti contabili ed extracontabili tramite cui l’erario ha determinato maggiori ricavi – non sono allegati all’avviso che pure vi fa espresso rimando in motivazione. Se infatti la motivazione dell’avviso di accertamento rimanda esplicitamente alle note metodologiche e tecniche, queste devono essere necessariamente allegate all’accertamento, pena l’illegittimità dello stesso. E non rileva la circostanza che in fase di contraddittorio il contribuente sia stato reso edotto delle risultanze delle elaborazioni, perché comunque manca l’esplicitazione dell’iter di determinazione dell’imposta, rappresentata appunto dalle note tecniche e metodologiche. Né rileva infine per garantire il diritti di difesa del contribuente l’allegazione dello studio di settore, che comunque era già noto al contribuente.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione accerta maggiori ricavi per relativi al periodo di imposta 2003 nei confronti di un contribuente esercente attività di costruzione di edifici, sulla base delle risultanze dello studio di settore, da cui emerge imponibile di oltre 53mila euro, nonché volume d’affari di oltre 510mila euro, tramite avviso di accertamento in cui vengono richiamati in motivazioni le note tecniche e metodologiche tuttavia non allegate all’avviso, né conosciute dal contribuente nemmeno in fase di contraddittorio.
Ctr Sardegna, sentenza 257/5/2017

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