Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: contraddittorio, transfer price, notifica del Pvc

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Il mancato contraddittorio annulla a cascata anche gli altri rilievi. Transfer pricing senza cambio di indice nella rettifica. Notifica del Pvc al socio prima di attribuirgli il maggior reddito della Sas. Stop alla modifica della contestazione per sfruttare il raddoppio dei termini. L’interposizione fittizia fa attribuire i maggiori redditi al consulente. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

Il mancato contraddittorio annulla a cascata anche gli altri rilievi
Va totalmente annullato l’accertamento dell’Amministrazione riguardante i tributi sia armonizzati sia non armonizzati se non è stato instaurato il contraddittorio preventivo perché l’invalidità accertata sull’Iva ha un effetto assorbente anche per le altre imposte. Da un lato va dichiarato nullo l’accertamento riguardante un tributo armonizzato (l’Iva) per omessa attivazione del contraddittorio preventivo a condizione che il contribuente in giudizio indichi chiaramente le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio con l’Amministrazione a cui sarebbe seguito un diverso risultato impositivo. Dall’altro lato, l’annullamento dell’imposta armonizzata coinvolge anche le imposte non armonizzate data la conseguenziale e reciproca connessione che si ha tra la determinazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette (l’Irpef) e dell’Iva.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione accerta maggiori ricavi per oltre 15mila euro nei confronti di un contribuente relativamente all’anno 2011 ai fini delle imposte dirette e Irap, nonché maggior volume d’affari Iva per oltre 31mila euro. Il contribuente si oppone alla pretesa per omessa attivazione del contraddittorio.
Ctp Enna, sentenza 1366/1/2017

Transfer pricing senza cambio di indice nella rettifica
L’Amministrazione non può cambiare l’indice utilizzato in sede di verifica del transfer pricing nell’accertamento perché viene meno al senso del contraddittorio preventivo ed alla lealtà richiesta nei rapporti tra le due parti. Nello specifico, non può, in un primo momento, utilizzare durante la verifica dei ricavi infragruppo il Ros (Return on sales), e poi, a seguito dell’osservazione della contribuente secondo cui non si può applicare lo stesso uniformemente sull’ammontare di tutti i ricavi, procedere arbitrariamente all’accertamento sulla base di un indice completamente diverso, ovvero il Roa (Return on assets), senza chiedere alla stessa contribuente il conto economico relativo alle operazioni infragruppo.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione, a seguito di verifica sul transfer pricing, accerta maggiori ricavi di una società appartenente ad un gruppo relativi al 2011 per oltre 650mila euro con conseguente maggiore Ires di oltre 180mila euro, utilizzando un indice di riferimento il Roa, differente da quello originariamente utilizzato in sede di verifica, il Ros.
Ctr Lombardia, sentenza 3026/4/2017

Notifica del Pvc al socio prima di attribuirgli il maggior reddito della Sas
È illegittimo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società fondato su di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza se il pvc posto a base della ripresa erariale non è stato mai rilasciato alla contribuente, ma è stato semplicemente allegato all’atto impositivo. Questo perché, prima di emettere l’accertamento, l’amministrazione deve sempre consentire al contribuente di proporre osservazioni entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio del Pvc, e quindi di contraddire nella fase pre-accertativa, come chiaramente disposto dal settimo comma dell’articolo dodici dello Statuto del contribuente. E non è condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui la notifica del Pvc unitamente all’atto impositivo possa in qualche modo sanare l’omessa preventivo rilascio di tale atto istruttorio. In base al principio di invalidità derivata, va conseguentemente dichiarato illegittimo anche l’accertamento emesso in capo al socio della Sas, se l’accertamento emesso nei confronti della predetta società è viziato per essere stato l’atto istruttorio rilasciato per la prima volta in allegato all’avviso.
Ctr Sardegna, sentenza 232/8/2017

Stop alla modifica della contestazione per sfruttare il raddoppio dei termini
L’Amministrazione non può variare la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e quindi fondare la propria pretesa su una fattispecie normativa diversa da quella originariamente indicata nell’ atto di contestazione della sanzione. Questo perché il procedimento è caratterizzato da una forte peculiarità garantista in favore del contraddittorio, grazie al quale il contribuente deve conoscere sin dall’inizio del procedimento le norme violate, e, una volta ricevuto l’atto di contestazione, può presentare deduzioni difensive entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione dell’atto di contestazione, pena la sua “trasformazione” in provvedimento impugnabile. Come corollario, è illegittimo l’atto di irrogazione di sanzioni notificato dall’Amministrazione col beneficio del raddoppio dei termini se, in un primo momento, essa contesta l’omessa dichiarazione di redditi esteri, e poi, a seguito delle deduzioni difensive, emette provvedimento di irrogazione tramite cui contesta al contribuente l’infedele dichiarazione, sempre al fine di beneficiare del raddoppio dei termini.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione contesta ad un contribuente l’omessa dichiarazione di redditi esteri per gli anni dal 2005 al 2007 ed emana atto di contestazione nel 2016. Il contribuente risponde alla contestazione indicando che i paesi indicati nell’atto non rientrano nella black list. L’amministrazione, allora, irroga la sanzione di oltre un milione e 150mila euro per infedele dichiarazione, utilizzando il raddoppio dei termini.
Ctp Treviso, sentenza 444/2/2017

L’interposizione fittizia fa attribuire i maggiori redditi al consulente
Vanno imputati al consulente fiscale i maggiori redditi accertati in capo alla cooperativa se l’azienda è stata da lui gestita tramite interposizione fittizia di altre persone. Ne sono indice i seguenti elementi:
a) la nomina da parte del consulente dei rappresentanti di comodo della cooperativa;
b) assenza di compensi percepiti dal consulente per la tenuta della contabilità, per la predisposizione e per l’invio delle dichiarazioni fiscali;
c) la conferma tramite le dichiarazioni rese in sede di verifica dai rappresentanti di comodo che la gestione della cooperativa di fatto era svolta dal consulente, il quale impartiva istruzioni e ordini sulle attività da svolgere presso il suo studio;
d) ritrovamento presso lo studio del professionista numerose copie dei documenti d’identità dei prestanome, files relativi alla cooperativa.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione accerta maggiori redditi ad una cooperativa relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e gli attribuisce al consulente fiscale.
Ctr Lazio, sentenza 6279/6/2017

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