FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: Imu, reddito da sublocazione e misure cautelari
Nelle massime di merito di questa settimana il soggetto passivo Imu se il contratto di leasing è scaduto ma l’immobile è ancora occupato, la base per la pretesa della tassa sul telefonino, come trattare il reddito da sublocazione, le possibilità di determinare il domicilio effettivo , l’inapplicabilità delle misure cautelari se il “pericolum in mora” è generico, l’impossibilità di recuperare il credito d’imposta per le aree svantaggiate con il solo controllo automatizzato, la prevalenza dle comportamento concludente e l’esenzione da Irap per il medico Ssn con segretaria part time
Il locatario che occupa l’immobile in leasing non paga l’Imu se il contratto è scaduto
Per l’immobile concesso in leasing, l’Imu è dovuta dal locatario ma solo sino alla data di risoluzione contrattuale. E non rileva il fatto che alla scadenza del contratto (19 agosto 2008) il locatario abbia “sine titulo” continuato a detenere il bene senza il consenso del proprietario (riconsegnato il 30 giugno 2014).
A livello d’imposta, vale questa complessa argomentazione che può essere così riassunta:
■ in base alla normativa civilistica, soggetto passivo Imu è il possessore del bene ai sensi del secondo comma dell’articolo 1140 del Codice civile (soggetto di leasing), che possiede il bene per mezzo dell’utilizzatore qualificabile come mero detentore;
■ t ale regola viene derogata dalla disciplina speciale Imu che, all’articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011, dispone che è soggetto passivo il locatario per tutto il tempo della durata del contratto e conseguentemente, in base all’interpretazione letterale della norma, l’imposta va pagata dal locatore a partire dalla data di risoluzione contrattuale anche se il bene non è stato restituito al locatario;
■ non rileva la normativa relativa alla Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) secondo cui risulta essere soggetto passivo il locatario sino al momento in cui il bene non è riconsegnato al locatore, la quale non può essere applicata in maniera analogia all’Imu, perché: 1) Il presupposto d’imposta Imu è di tipo “patrimoniale” diversamente da quello Tasi qualificabile come “tassa”, cioè corrispettivo, per pagare servizi indivisibili quali illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, etc; 2) I soggetti passivi Tasi sono sia il possessore che il detentore;
■ non rilevano nemmeno le istruzioni dell’agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione Imu, secondo cui la società di leasing e il locatario devono comunicare la risoluzione anticipata entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla riconsegna del bene, atteso che la riconsegna del bene per prassi coincide con la risoluzione contrattuale.
A livello di sanzioni, però, questo quadro ha generato un’incertezza di applicazione della norma, e quindi le stesse non risultano più dovute, perché non sono uniformi sul punto sia la prassi applicativa sia la giurisprudenza di merito.
• Ctp Como, sentenza 151/2/2017
Niente tassa sul telefonino senza prova del contratto
Non è dovuta la tassa di concessione governativa (anno 2014) riferita a servizio di telefonia mobile se il contribuente dimostra che il contratto in realtà non esiste perché non è mai stato sottoscritto.
Dal punto di vista della prova del contribuente, l’assenza del contratto può essere dimostrata dai seguenti elementi fattuali: a) Il contribuente si è opposto ai solleciti di pagamento richiesti dalla società erogante il servizio di telefonia come da corrispondenza intercorsa con la società; b) I solleciti di pagamento sono stati indirizzati ad un indirizzo sconosciuto al contribuente, senza essere inviati presso la sede legale dello stesso od altre sue sedi secondarie od unità locali; c) Il contribuente ha esposto denuncia contro ignoti (2 marzo 2016) per utilizzo fraudolento dei dati sociali e delle credenziali bancarie dove risultavano addebitate Riba in favore della società di telefonia.
Dal punto di vista della prova dell’amministrazione, essa quale soggetto onerato dal provare la fondatezza della pretesa tributaria, non ha prodotto il contratto di telefonia che costituisce il fondamento sul quale si base la pretesa tributaria.
• Ctp Mantova, sentenza 99/1/2017
Il reddito da sublocazione va in Unico scorporato del costo della locazione
È reddito diverso il canone percepito dal contribuente che concede in sublocazione l’immobile di cui è al contempo anche conduttore. A livello normativo, tale reddito va dichiarata quale “reddito diverso”. A livello quantitativo, l’importo da dichiarare è dato dalla differenza tra le entrate derivanti dalla sublocazione e le uscite rappresentate dal canone pagato (principio di cassa). Pertanto va sostanzialmente annullato l’accertamento col quale l’Amministrazione ricupera solamente le entrate finanziarie rappresentate dai canoni di sublocazione non dichiarati dal contribuente (24.603,00 euro) senza tenere conto delle uscite finanziarie rappresentate dell’affitto (24.965,28 euro, Iva compresa) pagate al proprietario dell’immobile (essendo la differenza sostanzialmente zero).
• Ctp Treviso, sentenza 258/3/2017
Il domicilio effettivio si può determinare presso diverse amministrazioni
Il Concessionario, così come l’Amministrazione, deve assicurare che gli atti destinati al contribuente vengano notificati presso il domicilio “effettivo” del contribuente e tale domicilio può essere desunto anche da quello indicato nella documentazione depositata presso altre amministrazioni statali.
Nel caso di specie, per diverse cartelle esattoriali (rispettivamente notificate il 2 novembre 2012, il 9 gennaio 2015 ed il 4 marzo 2015), l’indirizzo effettivo si sarebbe potuto correttamente desumere dai seguenti documenti prodotti dal contribuente:
a) Verbale dei Carabinieri del 21 gennaio 2008;
b) Atti della Procura della Repubblica del 16 dicembre 2011;
c) Sentenza del Tribunale dei Minori del 20 febbraio 2012 (dal quale si evince, tra l’altro, che l’abitazione in precedentemente risiedeva il contribuente, è stata concessa alla compagna ed al figlio naturale del ricorrente);
d) Atto della Procura della Repubblica del 7 aprile 2014.
Da tali atti l’Amministrazione poteva conoscere il domicilio effettivo al quale notificare gli atti tributari, e non rileva il fatto che la data di variazione della residenza anagrafica “formale” (26 febbraio 2014) sia successiva a quella desumibile dalla documentazione presente nelle altre Amministrazioni.
Pertanto va annullata la derivata iscrizione ipotecaria che su tali cartelle esattoriali, notificate in altro Comune per irreperibilità assoluta presso la “vecchia” residenza non coincidente col domicilio effettivo del contribuente.
• Ctp Pavia, sentenza 105/2/2017
Un periculum in mora generico impedisce l’adozione delle misure cautelari
Nel timore di perdere la garanzia del proprio credito, l’Amministrazione non può avanzare alcuna misura cautelare, quali l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore ed il sequestro delle quote sociali da lui detenute, sulla base di presupposti generici ed irrilevanti per dimostrare il c. d. “periculum in mora”.
Sono presupposti generici l’esistenza di operazioni extracontabili indicate negli avvisi di accertamento e notificati al contribuente (oltre 1,7 milione euro), perché tali operazioni sono oggetto di valutazioni soggettive, e quindi di per se non sufficienti a legittimare il pericolo, a meno che non sia dimostrato che il debitore abbia posto in essere atti dispositivi volti a depauperare il proprio patrimonio.
Sono presupposti irrilevanti:
a) L’enunciazione della futura attività ispettiva fiscale per le annualità dal 2013 al 2016, poiché non è ancora conosciuto il suo l’esito;
b) La valutazione svolta dall’Amministrazione sui beni di proprietà del contribuente (nel caso di specie, cinque immobili e nove terreni) ritenuti insufficienti a garantire il credito erariale, se la stessa risulta essere esclusivamente basata sulle risultanze catastali priva di una valutazione di mercato anche approssimativa degli stessi.
• Ctp Lecce, sentenza 2086/1/2017
Stop al recupero dei crediti d’imposta con il solo controllo automatizzato
Il recupero del credito d’imposta per investimento in aree svantaggiate effettuato dall’Amministrazione non può avvenire attraverso il “controllo automatizzato”, vale a dire tramite iscrizione a ruolo poi notificata tramite cartella esattoriale.
In primo luogo, a livello di atto amministrativo, tale iscrizione a ruolo risulta essere priva di motivazione, perché, se da una parte l’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, dedicato alle liquidazioni delle imposte dichiarate, non prevede alcuna motivazione, dall’altra parte il successivo comma 421 dell’articolo 1 della legge 311/2004 (“Legge Finanziaria 2005”), dedicato al recupero dei crediti d’imposta, la esige espressamente, l’omissione della quale viola il diritto di difesa.
In secondo luogo, a livello di procedura, anche volendo ammettere l’esistenza della motivazione nell’iscrizione a ruolo, va esclusa la procedura del “controllo automatizzato”, perché il comma 412 dell’articolo 1, della Legge Finanziaria 2005, richiede la notifica di apposito avviso di accertamento.
• Ctr Lombardia, sentenza 1907/18/2017
Il comportamento concludente prevale sull’omessa opzione formale
Il mancato esercizio formale dell’opzione, da esercitare per potere usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche, non impedisce di poter usufruire del regime agevolativo loro riservato, se la contribuente dimostra la propria adesione con comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di altre cause d’impedimento.
Non sono in ogni caso cause d’impedimento ostative all’esercizio dell’opzione :
a) L’omessa presentazione dell’Unico-Redditi (annualità 2007);
b) L’omessa tenuta della contabilità nella quale annotare le entrate;
c) Il mancato rinvenimento dei verbali associativi (Assemblea dei soci e Consiglio direttivo).
Per quanto riguarda la responsabilità del legale rappresentante, l’Amministrazione non può ricuperare le maggiori imposte accertate (anno 2007) dell’ente nei confronti dell’amministratore sulla base della mera carica “formale”, perché essa non basta ad identificarlo quale responsabile in solido. Infatti, sebbene sia stato nominato tale (29 giugno 2005) in epoca precedente all’anno oggetto di accertamento (2007), ha sempre poi agito per l’associazione un soggetto terzo, come risulta dai contratti da questo sottoscritti.
• Ctr Lazio, sentenza 2916/1/2017
Medico Ssn senza Irap anche con la segreteria receptionista part-time
Non è dovuta l’Irap dal medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale (Ssn) la cui unica dipendente è una segretaria che svolge solamente compiti amministrativi perché manca il cosiddetto requisito di “autonoma organizzazione”, facilmente desumibili dai seguenti elementi fattuali:
1) La maggior parte dei compensi percepiti dal contribuente (circa il novanta per cento del totale) è erogata dal SSN;
2) La dipendente è assunta quale segreteria con contratto part-time e si occupa solamente di attività di gestione dello studio (prenotazione appuntamenti, ricezione telefonate, gestione sala d’attesa, etc), senza che ciò possa “incrementare” l’attività professionale del medico;
3) Non esistono costosi beni strumentali.
• Ctr Sicilia, sezione Staccata di Siracusa, sentenza 1780/4/2017