FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: quadro RW, adesione, ecobonus
Polizze estere da indicare in RW e con termini raddoppiati. Il prospetto degli incentivi non basta a provare i compensi in nero all’amministratore. Niente istanza di adesione dal contribuente se il precedente contraddittorio non ha dato esiti. Bonus risparmio energetico anche sugli immobili merce. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
Polizze estere da indicare in RW e con termini raddoppiati
È valida la sanzione irrogata dall’amministrazione nei confronti del contribuente che omette di dichiarare nell’apposito quadro RW le polizze estere detenute in paesi a fiscalità privilegiata, anche se trattasi di redditi detenuti ante 2009. Sulla possibilità di applicare le sanzioni, non è valida la tesi del contribuente, secondo cui l’articolo 12 del Dl 78 del 2009, in vigore dal 2009, in base alla quale le attività detenute in paesi esteri a fiscalità privilegiata si presumono sottratte a tassazione se il contribuente non fornisce prova contraria, ha carattere sostanziale. Vale per contro la tesi dell’amministrazione secondo cui la norma ha solo carattere “procedimentale” dato che non introduce nuovi obblighi tributari, ma si limita a regolamentare obbligazioni tributarie già preesistenti.
Circa il termine per irrogare le sanzioni, non incorre in alcuna decadenza l’amministrazione se l’atto di irrogazione è stato emesso nel 2016 ma sanziona gli anni dal 2007 al 2011, atteso che i termini per accertare tali redditi sono raddoppiati, come chiaramente disposto dal comma 2-bis dello stesso articolo 12.
Nel caso esaminato, un contribuente detiene polizze assicurative svizzere del valore di oltre 367mila euro e l’Amministrazione constatata la mancata indicazione in dichiarazione di tale reddito, irroga sanzione per oltre 119mila euro.
• Ctp Sondrio, sentenza 95/2/2017
Il prospetto degli incentivi non basta a provare i compensi in nero
L’amministrazione non può accertare presunti compensi in nero percepiti da parte dell’amministratore di una srl basandosi esclusivamente sul ritrovamento presso l’azienda di un prospetto degli incentivi da riconoscere per l’aumento delle vendite. Questo perché tale documento da solo non è sufficiente per rendere valida la pretesa se l’Amministrazione non fornisce ulteriori elementi a sostegno. A maggior ragione la pretesa è infondata se non vi è traccia alcuna di accertamento di ricavi in nero in capo alla società.
Nel caso esaminato, l’amministrazione accerta un maggiore imponibile di 120mila euro in capo all’amministratore di una Srl per il 2010 basandosi esclusivamente su unico documento extracontabile denominato «prospetto degli incentivi».
• Ctp Treviso, sentenza 443/2/2017
Niente istanza di adesione dal contribuente se il precedente contraddittorio non ha dato esiti
È precluso al contribuente presentare istanza di accertamento con adesione se l’Amministrazione ha già formulato l’invito e il contraddittorio si è concluso negativamente. Questo perché la normativa di riferimento (articoli 5 e 6 del Dlgs 217 del 1998) consente al contribuente di poter presentare istanza di adesione solo nel caso in cui l’ufficio non abbia già formulato invito. Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dopo i sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento se il contribuente, nonostante l’invito dell’ufficio, una volta ricevuto l’accertamento, abbia presentato istanza di adesione, ritenendo erroneamente che i termini per impugnare fossero sospesi di novanta giorni.
Nel caso esaminato, l’ufficio invitava il 10 aprile 2014 un contribuente in contraddittorio per definire un procedimento di adesione data la non congruità dei ricavi dichiarati dallo stesso rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore relativamente all’esercizio 2010. Successivamente, a seguito dell’esito negativo del contraddittorio, l’Amministrazione emetteva avviso di accertamento in data 10 novembre 2014, il contribuente presentava istanza di adesione il 27 novembre 2014 e proponeva ricorso introduttivo solamente il 27 marzo 2015, vale a dire oltre il 9 gennaio 2015 (i 60 giorni) ma comunque entro il 10 aprile 2015, i canonici 150 giorni.
• Ctr Lazio, sentenza 6298/18/2017
Bonus risparmio energetico anche sugli immobili merce
Spetta la detrazione relativa al risparmio energetico (riqualificazione energetica) anche sugli immobili merce dell’imprenditore, ossia quegli immobili destinati alla locazione o alla rivendita, e non soltanto quindi sugli immobili strumentali. È errata la tesi dell’amministrazione, secondo cui la detrazione spetta solo per i titolari di redditi d’impresa, ma solo sui beni immobili strumentali. Per contro, è valida la tesi del contribuente, che ha portato in detrazione le spese riqualificazione energetica, anche se relative all’immobile che rientra nell’oggetto dell’attività esercitata (immobili merce nell’attività principale dell’imprenditore).
Nel caso esaminato, l’Agenzia iscrive a ruolo importo di oltre mille e ottocento euro relativamente al 2010 per mancato riconoscimento della detrazione del 55% per riqualificazione energetica in capo a un’immobiliare.
• Ctr Lombardia, sentenza 3503/2/2017
Imposta di registro fissa anche senza effettivo passaggio di proprietà
L’amministrazione non può riqualificare il contratto preliminare in definitivo atto di compravendita e pretendere il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa se il passaggio di proprietà del bene sostanzialmente non si è concretizzato. Nello specifico, è infondata la tesi dell’ufficio, a mente del quale il bene è stato trasferito di fatto al promittente acquirente, per essere entrato tale soggetto immediatamente in possesso del bene (contratto con effetto di anticipato possesso). È valida, invece, la tesi del contribuente, che:
a) ritiene non essersi sostanzialmente realizzato il trasferimento del bene dato che nel contratto è indicato chiaramente che il trasferimento avverrà solamente con il pagamento integrale della somma pattuita;
b) eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il notaio non può mai disporre della vendita di cose altrui, se non in forza di specifica procura ad operare in tal senso
Nel caso esaminato, le parti stipulano contratto preliminare di compravendita di un immobile per il corrispettivo di 85mila euro, ove la parte promittente acquirente eroga acconto di 25mila euro e ottiene il possesso dell’immobile. La procura era rilasciata solamente per la stipula del preliminare e non aveva ad oggetto il definitivo trasferimento del bene.
• Ctr Sardegna, sentenza 259/5/2017
Si applica la «vecchia» Tarsu se il passaggio alla Tia non si è concretizzato
È legittimo l’avviso di pagamento Tarsu basato sul regolamento comunale approvato dal consiglio comunale, anche se l’ente ha disposto per il passaggio alla Tia (Tariffa igiene ambientale), senza aver però approvato il relativo regolamento e le relative tariffe. In altri termini, continua ad applicarsi il regime tariffario Tarsu se il passaggio dal regime Tarsu al regime Tia non si è ancora concretizzato. Dal punto di vista sostanziale il Testo unico ambientale (articolo 238, comma 11, del Dlgs 152/2006) indica che l’ente applica le precedenti tariffe sino a che non siano regolamentate e stabilite le nuove tariffe. Inoltre il Dlgs 23/2011 (articolo 14, comma 7) consente ai Comuni di proseguire nell’applicazione dei regolamenti comunali già approvati. Dal punto di vista quantitativo, poi, è valida la tariffa Tarsu 2011 fondata sul costo determinato nell’anno precedete (Tarsu 2010), nel senso che il gettito quantificato nell’esercizio precedente può costituire valida base per la determinazione del costo del servizio, dell’esercizio successivo.
• Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 3820/7/2017