FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: remissione in termini, imposta pubblicità, contraddittorio
No alla remissione in termini per la riassunzione del giudizio in assenza di causa di forza maggiore. Imposta unica anche se la pubblicità è su diverse frecce segnaletiche. Va rimessa al primo giudice la causa se il contraddittorio non è stato regolarmente integrato. Stop all’accertamento della società e del socio se il pvc è stato reso noto solo con l’avviso. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
No alla remissione in termini per la riassunzione del giudizio in assenza di causa di forza maggiore
Il contribuente, che intende riassumere il giudizio presso la Commissione tributaria territorialmente competente a seguito della incompetenza dichiarata con sentenza da altra Ctp presso cui era stato incardinato il processo, può usufruire dell’istituto della remissione in termini solo se dimostra di non aver potuto riassumere entro il termine perentorio di sei mesi per causa di forza maggiore, pena l’inammissibilità del ricorso introduttivo originario. Pertanto è inammissibile il ricorso tardivamente riassunto se non sussiste alcuna causa di forza maggiore che possa giustificare la remissione, se dagli atti di causa emerge che la contribuente (Srl):
■è stata assistita da un avvocato nel giudizio di cui era stata dichiarata l’incompetenza territoriale della Ctp, e che tale legale non era stato esonerato dalla ricorrente;
■ ammette di essere stata comunque informata tempestivamente della sentenza emessa dalla Ctp dichiaratasi territorialmente incompetente, ragion per cui è stata la negligenza del legale rappresentante della ricorrente che ha fatto scadere i termini per la riassunzione incompetente.
Nel esaminato, la sentenza emessa dalla Ctp incompetente è stata emessa nel 2014, la parte viene informata in data 1° aprile 2014, ma riassume solamente con ricorso presso la Ctp competente nel gennaio 2016.
• Ctp Como, sentenza 221/4/2017
Nel leasing immobiliare l’Imu è dovuta dalla proprietaria solo dal giorno di riconsegna del bene
Nel leasing immobiliare è soggetto passivo Imu il soggetto locatore solamente dal momento in cui l’immobile viene materialmente riconsegnato dal conduttore, anche se il contratto di leasing immobiliare è stato “formalmente” risolto antecedentemente. Questo perché la soggettività passiva va collegata alla durata del contratto di leasing, che si risolve soltanto con la materiale riconsegna dell’immobile, in base ad una interpretazione della soggettività Tasi (articolo 1, comma 672, della legge 147/2013), applicabile in via analogica anche ai fini Imu. Pertanto va annullato l’accertamento Imu in capo alla società di leasing , con riferimento alle annualità 2014 e 2015, se risulta che:
■la società da l’immobile in locazione finanziaria ad una Snc nel 2004;
■ in data 19 luglio 2013 il contratto per inadempienze viene risolto in via anticipata;
■l’immobile viene riconsegnato soltanto in data 26 novembre 2015 e venduto a terzi in data 11 dicembre 2015.
• Ctp Lecco, sentenza 174/2/2017
Imposta unica anche se la pubblicità è su diverse frecce segnaletiche
Se l’azienda intende pubblicizzare i propri prodotti apponendo diversi messaggi pubblicitari apposti su diverse frecce-segnaletiche ma situate nello stesso palo di sostegno, l’imposta va assolta unitariamente e non va calcolata su ogni singola freccia. Questo perché il presupposto impositivo è unico, anche quando si è in presenza di più frecce-segnaletiche e queste siano collocate fisicamente nel medesimo supporto. È pertanto errata l’imposizione attuata dall’ente che pretende l’imposta per ogni messaggio pubblicitario situato in ogni freccia-segnaletica.
Nel caso esaminato, l’azienda autodeterminava l’imposta sulla pubblicità in maniera unitaria anche se i messaggi erano apposti su diverse frecce-segnaletiche situate nel medesimo palo di sostegno.
• Ctp Milano, sentenza 4475/23/2017
Va rimessa al primo giudice la causa se il contraddittorio non è stato regolarmente integrato
Nel giudizio tributario, qualora il contribuente chiami in causa esclusivamente il concessionario della riscossione per omessa notifica di una cartella conosciuta tramite sollecito di pagamento, va integrato il contraddittorio con l’agenzia delle Entrate qualora il giudice di primo grado abbia accolto parzialmente il ricorso introduttivo disponendo lo sgravio parziale delle somme. Questo perché la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del diritto di credito e non al concessionario della riscossione. Di conseguenza, la causa va rimessa al giudice di prime cure affinché provveda alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Nel caso esaminato, il contribuente destinatario di sollecito pagamento Irpef per oltre 17mila euro a seguito di mancata pagamento precedente cartella, contesta la mancata notifica della stessa chiamando in causa esclusivamente il concessionario della riscossione.
• Ctr Lombardia, sentenza 3384/34/2017
Stop all’accertamento della società e del socio se il pvc è stato reso noto solo con l’avviso
È illegittimo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società fondato su di un processo verbale di constatazione redatto dalla GdF se il pvc posto a base della ripresa erariale non è stato mai rilasciato alla contribuente ma è stato semplicemente allegato all’atto impositivo. Questo perché prima di emettere l’accertamento l’amministrazione deve sempre consentire al contribuente di proporre osservazioni entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio del pvc quindi di contraddire nella fase pre-accertativa, come chiaramente disposto dal settimo comma dell’articolo dodici dello Statuto del contribuente. E non è condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui la notifica del pvc unitamente all’atto impositivo possa in qualche modo sanare l’omessa preventivo rilascio di tale atto istruttorio. In base al principio di invalidità derivata va conseguentemente dichiarato illegittimo anche l’accertamento emesso in capo al socio della Sas, se l’accertamento emesso nei confronti della predetta società è viziato per essere stato l’atto istruttorio rilasciato per la prima volta in allegato all’avviso.
• Ctr Sardegna, sezione staccata Sassari, sentenza 232/8/2017