Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: ritenute versate all’estero, ricorso in appello, motivazione ruoli

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Dalle ritenute versate all’estero all’illegittimità per difetto di motivazione dell’accertamento che richiama il Pvc elevato nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario e che non risulta allegato all’avviso. Dall’appello incidentale alla motivazione dei ruoli che contengono le modalità di calcolo degli interessi. Le massime delle principali sentenze di Ctp e Ctr di tutta Italia.


Non è necessaria la procedura amichevole per evitare la doppia imposizione
Per evitare la doppia imposizione la società italiana con stabile organizzazione all’estero ha diritto di ottenere il rimborso dall’amministrazione nazionale delle le ritenute versate in Italia ma anche all’estero, calcolate in base alle retribuzioni convenzionali erogate nello stato Ue. Dal punto di vista del paese Ue (Germania), tale diritto emerge dal comportamento concludente se lo Stato Ue indica alla contribuente di rivolgersi allo stato Italiano per ottenere il rimborso. Dal punto di vista nazionale, l’amministrazione italiana non può genericamente rigettare la richiesta perché la contribuente non ha attivato la procedura amichevole statuita dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale l’autorità competente dovrà attivarsi e fare del suo meglio al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
Ctp Brescia, sentenza 207/4/2017

Il nipote affidato è fiscalmente a carico della zia
Anche il parente di quarto grado può essere soggetto fiscalmente a carico se a deciderlo è il Tribunale dei minori perché la normativa relativa ai familiari prevede espressamente che le somme disposte dal giudice in favore del minore siano erogate all’affidatario e non rileva che secondo l’amministrazione il minore affidato (nipote) sia parente di quarto grado del soggetto affidatario (zia).
Ctp Treviso, sentenza 220/1/2017

Il pannello segnaletico stradale paga per ciascun messaggio pubblicitario
Il pannello segnaletico stradale contenente plurimi messaggi pubblicitari relativi a diverse aziende (più messaggi di più aziende) richiede il pagamento dell’imposta pubblicitaria da parte di ognuna delle imprese in base alla superficie espositiva singolarmente utilizzata per ogni messaggio. Pertanto il contribuente non può pagare il tributo prendendo a riferimento il totale della superficie del pannello pubblicitario, cioè applicando in termini di imposizione unitaria/cumulativa sebbene tale modalità di calcolo sia legittimata dalla prassi (risoluzioni e circolari), perché essa non è prevista normativamente.
Ctp Milano, sentenza 3013/16/2017

L’audizione durante la verifica non sana il pvc mancante nell’accertamento
È illegittimo per difetto di motivazione l’accertamento che richiama il Pvc elevato nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario e che non risulta allegato all’accertamento. Intanto le disposizioni dello Statuto del Contribuente impongono all’amministrazione di allegare l’atto richiamato in motivazione, con la sola eccezione in cui il contribuente ne sia già a conoscenza. Poi l’eventuale audizione del contribuente in sede di verifica (dipendente dell’azienda nei confronti della quale è stato elevato il Pvc) non sana tale omissione, perché il destinatario successivamente accertato (dipendente) non conosce l’integrale contenuto del Pvc.
Ctp Cremona, sentenza 77/3/2017

Accertamento sottoscritto da funzionario ma solo se qualificato e con delega
Sono richiesti requisiti oggettivi e soggettivi rigorosi per la validità dell’accertamento tributario sottoscritto da funzionario delegato dal direttore dell’ufficio. Dal punto di vista oggettivo, la delega deve essere redatta in forma scritta; indicare le motivazioni del rilascio che devono essere specifiche – indicazioni delle esigenze della delega; contenere la durata. Dal punto di vista soggettivo, il funzionario delegato deve appartenere alla “terza area” poiché l’accertamento, atto a rilevanza esterna, è atto complesso che può emettere e sottoscrivere solamente un soggetto in possesso di adeguate competenze.
Ctr Lombardia, sentenza 1806/32/2017

I ruoli sono motivati solo se contengono le modalità di calcolo degli interessi
È nullo per difetto di motivazione il ruolo veicolato dalla cartella che non spiega al destinatario le modalità di calcolo degli interessi. Questo perché l’obbligo di motivazione si estende anche agli elementi necessari che hanno determinato gli interessi pretesi dall’Ente Creditore, quali il tasso di interesse applicato, l’intervallo temporale così da rendere chiaro al contribuente il calcolo tramite il quale l’amministrazione è pervenuta a tale ammontare.
Ctr Puglia, sezione staccata Lecce, sentenza 1634/24/2017

Doppio appello improcedibile se non proposto in via incidentale
Improcedibile l’appello proposto in via autonoma anziché in via incidentale dalla parte già destinataria di appello avverso la medesima sentenza. A livello normativo, la proposizione di più impugnazioni avverso lo stesso decisum comporta la riunione dei processi per evitare giudicati contrastanti e in tal caso le parti devono notiziare il giudice della presenza di più procedimenti affinché questi provveda alla riunione. Tuttavia, a livello procedurale, la mancata riunione non incide sull’appello proposto per primo, ma rende improcedibile il gravame proposto in seguito. Questo perché non possono essere esaminati ulteriori gravami per intervenuta decadenza dell’impugnazione successiva alla prima.
Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 800/4/2017

Il Codice dell’amministrazione digitale regola la notifica tramite Pec
La notifica a mezzo Pec va dimostrata tramite l’osservanza di tutti i passaggi disposti dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad). Tali sono:
a) l’individuazione dei soggetti (oltre al mittente, gestore e destinatario);
b) l’invio del documento informatico che il mittente trasmette al proprio gestore Pec;
c) la ricevuta di accettazione fornita dal gestore al mittente contenente i dati attestanti l’avvenuta spedizione;
d) la ricevuta di consegna del messaggio al destinatario quale prova della ricezione del messaggio;
e) l’apposizione delle firme elettroniche poste dai gestori Pec attestanti la provenienza nonché l’integrità e l’autenticità del messaggio.
Pertanto è nulla la cartella di pagamento notificata a mezzo Pec se il concessionario non dimostra di aver pedissequamente osservato tutti questi adempimenti.
Ctp Agrigento, sentenza 556/2/2017

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