FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: spese di giustizia, prescrizione,Ici e accertamento
Le massime di merito della settimana spaziano su diversi temi. Si va dal contributo unificato, alla prescrizione alle spese di giustizia, dalla quota di Srl data in pegno, alle cause di forza maggiore, dall’accertamento indittivo ingiustificato, agli immobili trattati sotto diversi profili: Ici, classificazione catastale, affitti non riscossi.
Quale divisione delle spese di giustizia se l’atto è annullato in primo grado
L’annullamento dell’avviso di accertamento nel corso del giudizio di primo grado ha effetti sulle spese di giustizia le quali non possono essere compensate, perché l’annullamento a processo in corso non è una ragione eccezionale ovvero di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione. Come pure ha effetto sulla responsabilità aggravata dell’ente impositore con condanna al pagamento dello specifico indennizzo a favore del ricorrente se questi prova di aver chiesto annullamento in autotutela degli avvisi illogicamente rigettati dalla resistente prima dell’instaurarsi del contenzioso.
■ Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 868/4/2017
Prescrizione quinquennale per la cartella non opposta
Si prescrive in cinque anni il diritto alla riscossione della pretesa tributaria contenuta nell’iscrizione a ruolo notificata al contribuente tramite cartella ma poi resasi definitiva per non essere stata impugnata. Intanto solo una sentenza di condanna definitiva trasforma il termine di prescrizione quinquennale in decennale. Poi l’iscrizione a ruolo trasfusa nella cartella così come l’accertamento fiscale e quello contributivo è atto amministrativo “autoformato” dall’Amministrazione che non ha capacità di acquisire efficacia di giudicato.
■ Ctr Lazio, sentenza 1050/12/2017
Spetta il rimborso per il contributo unificato pagato in eccesso
Il contributo unificato è un tributo e quindi spetta il rimborso di quanto pagato in eccedenza. Va trattato come tributo perché ne ha le caratteristiche proprie, infatti è soggetto ad esenzioni, viene imposto dal legislatore in quanto teso a finanziare le spese di giustizia tributaria ed si paga in misura proporzionale al valore del processo.
Spetta il rimborso di quanto pagato in eccedenza perché intanto si rendono applicabili le norme civilistiche generali se non diversamente disposto dalla specifica legislazione tributaria tra le quali la norma (articolo 2033 del Codice Civile) in base alla quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Poi una diversa interpretazione sarebbe al di fuori del principio di equità atteso che porterebbe ad un ingiustificato arricchimento per la parte pubblica. Infine non rileva il fatto che il Mef con circolare 33 del 2007 abbia ritenuto applicabile il diritto al rimborso solo in caso di versamento a mezzo F23 perché tale interpretazione è priva di logica.
L’imposta dovuta sul decreto ingiuntivo va adeguatamente motivata
È nullo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro basato su decreto ingiuntivo privo di riferimenti sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente. L’avviso deve infatti contenere un bagaglio cognitivo tale da ben evidenziare le ragioni della pretesa se il destinatario è soggetto diverso dalla parte che ha partecipato al giudizio civile. E non rileva il fatto che il destinatario dell’avviso fosse socio di maggioranza della società che ha avviato il procedimento monitorio per giustificare come conosciute dalla contribuente le ragioni impositive, perché la pretesa è comunque avanzata nei confronti di un soggetto diverso dalla parte che ha partecipato al giudizio civile.
■ Ctr Lombardia, sentenza 791/17/2017
Nel pegno garantito la quota di una Srl non è equiparabile ad un “titolo”
Non può essere assimilata ad un “titolo” la partecipazione di una Srl. Intanto le disposizioni civilistiche chiaramente statuiscono che la misura della partecipazione in Srl è rappresentata dalla quota a differenza delle Spa dove la partecipazione è rappresentata da azioni, qualificate appunto “titoli”. Poi al possessore di quota di Srl non si applicano le medesime regole sull’adempimento della prestazione che spettano invece al possessore di un titolo. Pertanto la base imponibile riferita ad un atto di costituzione di pegno garantito dalle quote di partecipazione di Srl va determinata sulla somma garantita (6,5 milioni) anziché sul valore della partecipazione della srl (100mila).
■ Ctp Como, sentenza 52/2/2017
Senza la dichiarazione di inizio attività alla Cciaa niente il rimborso Iva
Non spetta il rimborso Iva se il contribuente non ha dichiarato il proprio inizio attività alla Camera di Commercio («fabbricazione serrature e cerniere e ferramenta simili»). Intanto non bastano le fatture di acquisto e la regolare tenuta del registro acquisti ai fini Iva se il contribuente non esegue operazioni attive perché l’Amministrazione non può controllare se gli acquisti sono inerenti al tipo di impresa esercitato. È proprio il mancato acquisto di beni strumentali che dimostra l’assenza dell’attività necessaria per la produzione di beni che il contribuente dichiara di voler progettare, brevettare e poi commercializzare (produzione di un nuovo “porta abiti”).
■ Ctp Treviso, sentenza 209/4/2017
Nessuna indicazione in Unico per gli affitti commerciali non incassati
Il contribuente titolare di un immobile commerciale dato in affitto deve dichiarare solamente i canoni effettivamente percepiti perché diversamente sarebbe violato il principio di capacità contributiva costituzionalmente garantito atteso che il contribuente si troverebbe costretto a pagare le imposte su un reddito in realtà mai percepito. Pertanto non vanno dichiarati i canoni in attesa della definizione della procedura di sfratto decretata con sentenza (depositata il 22 ottobre 2009) successiva all’invio della messa in mora (avvenuto il 7 aprile 2009) nei confronti dell’affittuario per le mensilità non percepite.
■ Ctr Lombardia, sentenza 757/16/2017
Esenzione Ici per il fabbricato rurale della Spa agricola
Anche la società per azioni che esercita attività agricola non è tenuta al versamento Ici sull’immobile rurale strumentale per l’esercizio dell’attività agricola. Intanto il tributo non è dovuto per l’immobile dato in affitto ad altra società agricola semplice la quale gode delle stesse agevolazioni previste per le persone fisiche. Poi l’agevolazione spetta sempre per il fabbricato rurale strumentale e non bisogna tenere conto della “veste giuridica” dell’imprenditore agricolo che quindi può essere indifferentemente una persona fisica, una società ovvero una cooperativa.
■ Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 888/4/2017
Da appalto a somministrazione solo se il rischio d’impresa è trasferito
L’Amministrazione non può riqualificare il contratto di appalto come somministrazione di lavoro se non prova con elementi sufficienti che il rischio d’impresa si è spostato dal prestatore di manodopera (cooperativa) all’impresa committente il lavoro (di facchinaggio e movimentazione merci). In primo luogo, il solo fatto che il contratto stabilisce che il corrispettivo sia determinato in base al numero di ore lavoro eseguite dal prestatore è affermazione insufficiente a dimostrare lo spostamento del rischio d’impresa. Poi anche l’ambigua previsione contrattuale in base alla quale la cooperativa debba sostituire operai su indicazione della parte committente lascia comunque intendere che costi e aggravi ricadano sempre sul prestatore. Pertanto va annullato l’avviso tramite cui sono ricuperati sia le imposte dirette (Irap) sia l’Iva detratta relative alle fatture emesse dalla cooperativa e ricevute dalla committente.
■ Ctp Mantova, sentenza 53/1/2017
Il ricovero ospedaliero è una causa di forza maggiore
Il contribuente – subentrante al ricorrente di primo grado nella qualità di erede coobbligato con gli altri – che non ha potuto ricevere l’accertamento per causa di forza maggiore va rimesso in termini per promuovere opposizione alla pretesa erariale. Intanto il destinatario, che dimostra di non aver potuto ricevere l’avviso che risulta notificato per compiuta giacenza perché emesso all’epoca in cui era ricoverato in ospedale, può successivamente opporsi alla pretesa fiscale conosciuta tramite la presa in carico atteso che il ricovero è causa di forza maggiore. Poi va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado perché emessa in violazione del contraddittorio in quanto il contribuente/erede non ha potuto partecipare al giudizio di primo grado visto le sue precarie condizioni di salute.
■ Ctr Lazio, sentenza 1932/1/2017
La stampa disallineata dell’inventario non giustifica l’accertamento induttivo
Illegittima la ricostruzione induttiva dei ricavi a carico della contribuente fallita basata sulle discrepanze tra le rimanenze finali dell’anno precedente (al 31 dicembre 2011) e quelle iniziali dell’anno successivo (al 1 gennaio 2012) rilevate dall’Amministrazione e poi ricostruita su un campione di merci.
A livello di accertamento induttivo, la differenza riscontrata è solamente formale, poiché dovuta a una non completa leggibilità del dettaglio inventariale per essere state le pagine stampate in modo inclinato con conseguente non risultanza di alcuni dati. Poi l’Amministrazione deve tenere conto degli errori nel processo di stampa così come dimostrato dalla ricorrente. Infine a corroborare la illegittimità della pretesa la Curatela non ha rilevato alcuna distrazione di utili per le due annualità accertate (2012 e 2013).
A livello di ricostruzione induttiva, la documentazione prodotta nel giudizio è sufficiente a fa ritenere regolarmente tenuta la contabilità di magazzino a differenza della ricostruzione dell’ufficio che ha preso come riferimento un campione di ditte analoghe ma disomogenee
■ Ctp Bergamo, sentenza 107/4/2017
Agevolazioni fiscali al fabbricato rurale anche se con caratteristiche di lusso
Spettano le agevolazioni per la piccola proprietà contadina al fabbricato riqualificato dall’Amministrazione come fabbricato di lusso sempreché la natura rurale sia pacifica. Intanto non può scattare automaticamente la classificazione di immobile di lusso per il solo fatto che il fabbricato abbia una superficie superiore ai duecento metri quadrati se l’Amministrazione omette una valutazione approfondita del fabbricato da riclassificare, la quale, per essere adeguata, deve prendere in considerazione le caratteristiche dell’immobile e il contesto in cui è situato per procedere a una comparazione con immobili aventi caratteristiche similari.
Poi, per essere considerato immobile di lusso il bene deve avere sia una superficie superiore ai duecento metri quadrati sia un’area pertinenziale di oltre sei volte la parte coperta, che non può essere rappresentata da quell’area non delimitata da recinzioni, priva di viali attrezzati e ma che invece si confonde con le campagne circostanti.
Infine l’applicazione della norma fatta dall’Amministrazione con riferimento al Decreto del 1969, è oramai superata atteso che il legislatore dell’epoca intendeva applicare la stessa ai soli fabbricati urbani cui era annessa area pertinenziale, e non ai fabbricati rurali i quali invece sono pertinenze dei terreni in cui sono situati.
■ Ctp Treviso, sentenza 206/1/2017